Fisco e contabilità

Ultima finestra a fine mese per gli spazi del patto di solidarietà nazionale

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Scade il prossimo 16 luglio il termine perentorio per inoltrare al ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari da scambiare in ambito nazionale. Alla domanda, da inviare attraverso l'apposito modello presente sul sistema web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, dovranno essere allegate le informazioni relative all'avanzo di amministrazione (al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità) e al fondo cassa al 31 dicembre 2017, risultante dal rendiconto dell'anno 2017. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 10 della legge 243/2012, le operazioni di indebitamento e quelle di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese regionali, possono essere effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo complessivo degli enti territoriali.

La distribuzione degli spazi finanziari
Entro il 31 luglio 2018 il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvederà alla distribuzione degli spazi finanziari, distintamente per Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, Province e Comuni, tenendo conto prioritariamente delle richieste:
a) dei comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante dal rendiconto dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione;
c) degli enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi validati ed approvati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa, che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti, risultante dal rendiconto dell'anno precedente, per operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione.
Nel caso in cui le richieste superino l'ammontare degli spazi finanziari residui, l'attribuzione sarà effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Avanzo di amministrazione e indebitamento
Il ministero rammenta che per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione, gli spazi finanziari possono essere utilizzati solo per nuove opere, a copertura di impegni di competenza esigibili nell'anno 2018, nonché del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nel medesimo anno, purché sussistano le condizioni per la sua costituzione.
Per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento gli spazi finanziari possono invece essere utilizzati anche per opere già in corso, ma esclusivamente a copertura di impegni di spesa in conto capitale esigibili nell'anno 2018, anche se assunti in esercizi precedenti e non anche del fondo pluriennale vincolato di spesa.
Agli enti che cedono spazi finanziari, è riconosciuta, nel biennio successivo, una variazione con effetti migliorativi (maggiore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica per un importo annuale pari alla metà della quota ceduta. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari, è riconosciuta, invece, nel biennio successivo, una variazione con effetti peggiorativi (minore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.
In caso di mancato utilizzo, gli spazi non utilizzati sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per lo stesso importo. Qualora invece gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento, l'ente locale non potrà beneficiare di spazi finanziari di competenza nel 2020 (esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione).
È importante infine rammentare che gli enti beneficiari devono trasmettere le informazioni relative agli investimenti soggetti al monitoraggio opere pubbliche ed effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap-Mop) del ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il mancato invio delle informazioni comporta la sospensione della possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, a che con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

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