Fisco e contabilità

Deducibilità parziale dell’Imu a rischio incostituzionalità

La legittimità della parziale deducibilità dalla base imponibile Ires o Irpef dell’Imu versata da imprese e professionisti sugli immobili strumentali sarà oggetto di giudizio da parte della Corte costituzionale, per effetto dell’ordinanza di rinvio della Commissione tributaria provinciale di Parma (271/01/2018, depositata lo scorso 5 luglio). I giudici di merito hanno, infatti, ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata nell’ambito del giudizio sul rimborso d’imposta per gli anni dal 2012 al 2014.

Il caso
Fino al 2012 l’articolo 14 del Dlgs 23/2011 prevedeva l’integrale indeducibilità dell’Imu dalle imposte sui redditi e dall’Irap. La legge di Stabilità 2014 (articolo 1, commi 75 e 716, della legge 147/2013) ha previsto la deducibilità parziale al 20% (30% per il periodo d’imposta 2013) dalle sole imposte sui redditi e relativamente agli immobili strumentali. Secondo i giudici parmensi, tale parziale indeducibilità finisce per collidere con il principio di capacità contributiva, in quanto l’imposizione grava su un reddito che è al lordo di una fetta significativa di un costo sicuramente inerente all’attività d’impresa o professionale. Se la forfetizzazione della deduzione, in altre situazioni, può essere giustificabile a fronte di un potenziale utilizzo promiscuo del bene o della facilità di accertamento, nel caso di specie non si fonda su alcun collegamento aritmetico o logico, anche vago, divenendo arbitraria.
È vero che, in molte pronunce, la Corte costituzionale fa ampio rinvio alla discrezionalità del legislatore, ma in questo caso appare difficile giustificare, ad esempio, come mai, sullo stesso immobile, la Tasi è deducibile integralmente mentre l’Imu lo è solo parzialmente. Analoghe problematiche riguardano l’Imi e Imis istituite, rispettivamente, dalle province autonome di Bolzano e di Trento. Una eventuale illegittimità pronunciata dalla Corte renderebbe applicabile l’articolo 99, comma 1, Tuir e aprirebbe la strada ai rimborsi, forse con procedure simili a quella del rimborso Ires/Irpef sull’Irap riguardante oneri finanziari e costo del lavoro (articolo 6 Dlgs 185/2008).

I beni interessati
Gli immobili interessati sono quelli all’articolo 43 Tuir, vale a dire quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa (non ad uso promiscuo: circolare 10/E/2014). Per le imprese si tratta degli immobili «strumentali per natura» o «per destinazione», con esclusione, quindi, di quelli «patrimonio» (articolo 90 Tuir) e di quelli «merce». A ben guardare, se sui primi l’indeducibilità dei componenti negativi di reddito è normalmente prevista dal Tuir (con l’eccezione delle spese di manutenzione e degli oneri finanziari per l’acquisto), sui secondi la mancata deduzione pare a sua volta confliggere con il principio di capacità contributiva. Un eventuale giudizio di illegittimità costituzionale dovrebbe riguardare anche (si veda Il Sole 24 Ore del 19 aprile 2014) gli immobili strumentali assunti in locazione finanziaria o demaniali in concessione (su cui l’Imu è a carico dell’utilizzatore: articolo 9, comma 1, Dlgs 23/2011) e, riferendosi la disposizione agli “immobili” e non semplicemente ai “fabbricati”, anche le aree strumentali e a quelle (non locate) delle società che esercitano l’attività agricola di coltivazione (circolare 11/1991), in mancanza di opzione per la determinazione catastale del reddito. Per tutti questi immobili, l’Imu è una “patrimoniale”, che non sostituisce neppure il reddito fondiario, come accade (a certe condizioni) per gli immobili abitativi. Più discutibile è la deducibilità in capo all’affittuario, qualora sia contrattualmente previsto il riaddebito.
La circolare 10/E/2014 ha precisato che costituisce costo (per ora parzialmente) deducibile l’Imu di competenza, a condizione che l’imposta sia pagata nel periodo d’imposta («cassa anomala»), per effetto di quanto previsto dall’articolo 99, comma 1, Tuir.

L’ordinanza della Ctp Parma n. 271/01/2018

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