Fisco e contabilità

Tesoreria, da rivedere tutte le convenzioni

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Obbligo di revisione delle convenzioni di tesoreria vigenti. Con la circolare n. 22/2018 il ministero dell'Economia e delle Finanze analizza l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, della Direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD 2), già recepita nell'ordinamento italiano con il Dlgs 218/17 (di aggiornamento del Dlgs 11/2010). La decorrenza dal 1° gennaio del prossimo anno consente l'adeguamento dei rapporti in corso tra amministrazioni pubbliche e soggetti affidatari del servizio di tesoreria o di cassa (Banca d'Italia, istituti di credito e Poste italiane Spa).

Esecuzione dei pagamenti
Gli aspetti convenzionali da mettere sotto la lente di ingrandimento riguardano essenzialmente i tempi di esecuzione dei pagamenti ed i criteri di ripartizione delle spese connesse. In linea con quanto disposto dall'articolo 20 del Dlgs 11/2010, il tesoriere è tenuto ad assicurare che, dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento, l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Le peculiarità dei pagamenti pubblici impongono tuttavia di considerare, come osservato nella circolare, i tempi riservati ai controlli che fanno capo ai tesorieri, che non si esauriscono nella mera verifica della liquidità disponibile e/o della firma da parte del soggetto cui è assegnato il potere di spesa, ma possono riguardare la capienza dello stanziamento di bilancio, i vincoli di destinazione dei finanziamenti, la presenza delle codifiche previste dalla legge. Per questo motivo, il momento della “ricezione”, come inteso dal Dlgs 11/2010, si pone al termine di questi adempimenti, quando cioè la disposizione è pronta per essere trasferita alle procedure di pagamento.

Commissioni e spese bancarie
La circolare n. 22 disciplina poi l'addebito delle commissioni e delle spese bancarie. Il soggetto pagatore ed il beneficiario possono essere chiamati a sostenere solo le spese applicate dai rispettivi prestatori di servizi di pagamento (propria banca) e non anche le commissioni addebitate dal cassiere dell'altra parte.

Sospesi e rimborsi
Dovranno invece essere definite attraverso un aggiornamento dei principi contabili applicati, secondo l'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, le modalità di regolarizzazione dei sospesi di pagamento riguardanti i rimborsi e la corresponsione degli eventuali interessi. Occorre rivedere gli addebiti diretti per i quali il soggetto pagatore ha diritto incondizionato al rimborso entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Per questi incassi infatti (ad esempio alcuni comuni gestiscono con tale procedura la riscossione di tasse locali) la richiesta da parte del pagatore fa sorgere un obbligo di rimborso a carico dei tesorieri/cassieri che deve essere coordinato con le procedure contabili di disposizione dei pagamenti. Escludendo la possibilità di lasciare in sospeso fino allo scadere del termine delle otto settimane le operazioni di incasso, per gli evidenti risvolti negativi in termini finanziari, per la singola amministrazione e per il settore pubblico nel suo complesso, le eventuali richieste di rimborso presentate dai pagatori sono soddisfatte direttamente dal tesoriere, mediante sospeso di pagamento sulla contabilità dell'Ente, che l'amministrazione successivamente provvederà a regolarizzare sotto il profilo contabile.
L'applicazione di questi principi determina dunque la necessità di verificare ed eventualmente adeguare le vigenti convenzioni di tesoreria, in linea con quanto disposto dall'articolo 106, comma 1, del Dlgs 50/2016. Come ricordato dalla circolare n. 22, non sembrerebbe invece necessario procedere a esperire una nuova procedura selettiva per l'affidamento del servizio di tesoreria, trattandosi di regolazione di aspetti tecnici.
Anche il ministero dell'Interno (con un comunicato del 26 giugno) ha richiamato l'attenzione degli enti locali sul contenuto della circolare n. 22/2018.

La circolare Mef n. 22/2018

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