Fisco e contabilità

«No» al rimborso delle spese legali anche se il revisore è assolto

di Vincenzo Giannotti

Al revisore dei conti dell'ente locale coinvolto in un procedimento penale e poi assolto con formula piena, non compete alcun rimborso delle spese legali, sostenute per la sua difesa in giudizio, in quanto pur potendo far rientrare il rapporto nell'ambito del mandato, vanno escluse dall'alveo dei danni risarcibili, le spese che il mandatario abbia sostenuto per difendersi in un giudizio penale dal quale sia stato anche prosciolto. Le spese di difesa non si pongono, infatti, in un nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, e costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata. Sono le conclusioni cui è pervenuta la Cassazione con l'ordinanza n. 18553/2018.

La vicenda
Il presidente del collegio dei revisori dei conti di un Comune ha convenuto in giudizio l’ente per chiedere la condanna al risarcimento del danno subito a causa di un procedimento penale, cui era stato sottoposto in ragione del proprio ruolo, dal quale era stato successivamente assolto con la formula «perché il fatto non sussiste». In considerazione della normativa del mandato, che avrebbe legato il Comune con le funzioni proprie del revisore dei conti, l'ente locale lo avrebbe dovuto tenere indenne dalle spese sopportate per la sua difesa in giudizio, oltre al maggior danno subito. Nella propria difesa il Comune ha chiamato in causa il ministero della Giustizia. Tuttavia, sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’appello hanno rigettato le domande del revisore, ritenendo che le vicende penali che avevano coinvolto l'appellante avevano riguardato solo incidentelmente l'incarico questo non ne era stato causa immediata e diretta.
Avverso la sentenza di rigetto il revisore è ricorso in Cassazione evidenziando come la normativa sul mandato prevede, secondo l'articolo 1720, comma 2, del codice civile, che il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subìto a causa dell'incarico. Danni che nel caso di specie, secondo il ricorrente, sono rintracciabili nelle spese di giudizio, sopportate per la sua difesa, e dal maggior danno subito nella vicenda.

Le conclusioni della Cassazione
I giudici di Piazza Cavour confermano il rigetto della richiesta precisando come, partendo proprio dalla normativa sul mandato, il rimborso è possibile esclusivamente qualora i danni siano diretta e immediata conseguenza dell'incarico ricevuto, mentre sono da escludere ulteriori e diversi danni occorsi al mandatario. Nel caso di specie, infatti, la pretesa del danno subito dal revisore non dipendeva da ragioni connesse con il suo incarico, ma da denunce di altri organi pubblici o privati e non già dall'espletamento in sé dell'attività di mandatario. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'escludere, dall'alveo dei danni risarcibili, le spese che il mandatario abbia sostenuto per difendersi in un giudizio penale dal quale sia stato anche prosciolto (tra le tante Cassazione, Sezione 5, sentenza n. 23089/2012).

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