Niente accesso civico alle dichiarazioni Imu-Tasi-Tari
Accesso civico negato per la documentazione relativa ai pagamenti dei tributi locali. A prendere posizione è il Garante per la protezione dei dati personali (parere del 14 giugno) chiamato a riesaminare il provvedimento di un Comune che aveva negato l'accesso alle copie autentiche in formato cartaceo delle dichiarazioni Imu, Tasi, Tari e rispettive documentazioni dei pagamenti in relazione a un immobile di proprietà dei richiedenti.
Il quadro normativo
L'accesso civico è istituto preordinato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. In questo contesto, «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis» (articolo 5, comma 2 Dlgs 33/2013).
La medesima normativa sancisce tuttavia che l'accesso civico è rifiutato, fra l'altro, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (articolo 5-bis, comma 2, lettera a). A differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della legge 241/1990, i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (articolo 3, comma 1, del Dlgs 33/2013). Pertanto, prosegue il parere, è anche alla luce di questo amplificato regime di pubblicità dell'accesso civico che va valutata l'esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l'accesso ai documenti richiesti.
Gli interessi in ballo
Considerata la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali in essi contenuti, dai quali è possibile ricostruire la posizione tributaria dei contribuenti e, di conseguenza, la loro situazione economica personale, il Garante ritiene che l'amministrazione abbia correttamente negato l'accesso civico, in quanto la relativa ostensione potrebbe comportare ai controinteressati ripercussioni negative, anche sul piano sociale e relazionale, con pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. A ciò si aggiunga che deve essere tenuta in adeguata considerazione la ragionevole aspettativa di confidenzialità riposta dai contribuenti nei confronti dell'amministrazione e la non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (par. 8.1 delle Linee guida dell'Anac in materia di accesso civico).
Gli interessati conclude il parere possono richiedere la documentazione dimostrando l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, secondo quanto previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del1990.
I precedenti
La posizione espressa in questa occasione dal Garante trova peraltro piena conferma nel parere reso in merito a un diniego a istanza di accesso civico presentata al Comune di Genova (parere del 30 novembre 2017). In quel contesto, la domanda di accesso civico era volta a ottenere due elenchi: a) quello dei contribuenti del Comune di Genova che hanno versato l’Imu sulla prima casa negli ultimi tre anni (a partire dal 2014); b) quello degli immobili a uso residenziale prima casa per i quali è stata corrisposta l'Imu.
Secondo l'Autorità, il Comune di Genova ha correttamente agito, in considerazione che l’ostensione dei dati e delle informazioni richiesti è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), del Dlgs 33/2013. Il Garante non ritiene peraltro percorribile la strada dell'accesso civico parziale, limitato al solo elenco dei più di 2000 immobili a uso residenziale prima casa siti nel Comune di Genova per i quali è stata corrisposta l’Imu, priva dell’elenco dei soggetti che hanno corrisposto il tributo. Ciò in quanto le predette informazioni non escludono del tutto la possibilità che il soggetto proprietario dell’immobile sia identificato indirettamente mediante il collegamento con altre banche dati (banca dati catastale, pagine bianche, eccetera).
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