Fisco e contabilità

Dovuti i diritti di affissione sui manifesti «politici» apposti fuori dagli spazi consentiti

di Fabio Borrello (*) - Rubrica a cura di Anutel

Con l'ordinanza della Cassazione n. 12312/2018, la sezione tributaria della Cassazione ha stabilito che sebbene i messaggi pubblicitari di natura politica e ideologica non siano soggetti al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove vengano apposti al di fuori degli spazi consentiti dall'articolo 18 del Dlgs 507/1993, sono comunque dovuti i diritti di affissione.

Il caso
Il Comune con proprio regolamento aveva stabilito gli spazi adibiti a pubbliche affissioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica, a norma dell'articolo 18 del Dlgs 507/1993.
La Ctr aveva rilevato che l'affissione era avvenuta al di fuori di detti spazi, tanto da escludere l'esenzione dal pagamento dei diritti.
L'assunto secondo cui i messaggi di natura politica o ideologica non siano soggetti ad alcun pagamento di imposta, come è stato affermato dalla Corte costituzionale con le pronunce n. 89 del 1979 e n. 301 del 2000, non è una censura pertinente. Tali decisioni riguardano l'imposta sulla pubblicità che la Corte costituzionale ha ritenuto non dovuta per i messaggi cosiddetti ideologici e vertendosi, invece, nel caso in esame, nella diversa ipotesi di affissione al di fuori degli spazi consentiti, la disciplina dal giudice delle leggi è sempre stata ritenuta conforme a costituzione in quanto relativa alle modalità di esercizio del diritto.

La decisione
Ad analoghe, conclusioni, sostiene sempre la Corte di cassazione, si deve pervenire anche con riferimento al Dlgs 507/1993, il cui vaglio della Corte costituzionale, con la sentenza n. 301/2000, ha riguardato solo aspetti relativi all'imposta comunale (Cassazione n. 10113/2004). In base all’articolo 20 del Dlgs n. 507 del 1993, la tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà, per tutta una serie di categorie tra le quali rientrano anche i manifesti di natura politica o ideologica.
Tuttavia, per come stabilito dell'articolo 20.2 i Comuni hanno il diritto di riservare il 10% degli spazi totali per l'ammissione ai soggetti di cui all'articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10%.
In conclusione, con la recente ordinanza la giurisprudenza di legittima, ha confermato che i messaggi pubblicitari dal contenuto di natura politica ed ideologica non sono soggetti al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ma ha anche ritenuto legittimo il pagamento dei diritti di affissione nel caso in cui siano apposti al di fuori degli spazi consentiti.

(*) Avvocato tributarista

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