Fisco e contabilità

Nessuna semplificazione per il Dup dei Comuni con più di 5mila abitanti

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

La semplificazione che il decreto 18 maggio 2018, attraverso la modifica al principio contabile allegato 4/1 sulla programmazione ha introdotto per il Dup fino a 5.000 abitanti non si applica ai Comuni di maggiori dimensioni. Questa è l'interpretazione fornita dalla Corte dei conti Puglia, con la deliberazione n. 103/2018.

Le novità del decreto
Attraverso le modifiche apportate al principio contabile allegato 4/1 dal Dm 18 maggio 2018, è stato ulteriormente semplificato il Dup per i piccoli Comuni. Oltre a superare l'obbligo di definire gli obiettivi strategici per la durata del mandato amministrativo, sono stati alleggeriti sia i contenuti dell'analisi esterna e interna sia della programmazione, la quale può limitarsi a tracciare indirizzi generali in ordine alle entrate e alle spese, agli equilibri, agli obiettivi per missione e del Gap, eccetera. Tra le numerose novità, spicca la previsione secondo la quale «fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni»:
• il piano triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale;
• il programma biennale delle forniture di beni e servizi;
• la programmazione triennale del fabbisogno di personale;
• il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare;
• il piano triennale di razionalizzazione della spesa;
• altri documenti di programmazione settoriale.

La posizione della Corte dei conti Puglia
A seguito di specifico quesito volto a conoscere se la semplificazione apportata al processo di approvazione del Dup e degli atti di programmazione correlati fosse applicabile anche ai Comuni sopra 5.000 abitanti, la Corte dei conti Puglia, con deliberazione n. 103/2018, nega qualsiasi interpretazione estensiva. Secondo i giudici contabili la volontà del legislatore è stata quella di introdurre una diversa disciplina degli adempimenti connessi alla programmazione in ragione delle dimensioni dell'ente, una più snella e ridotta per i piccoli Comuni e una più articolata e completa per i grandi Comuni. In questa specifica previsione normativa, afferma la Corte, «non si ravvisano elementi per l'applicazione più ampia del principio di semplificazione oltre la voluntas legis».
L'interpretazione riguardante i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti deve essere però letta in coordinato disposto con le regole tipiche del principio di snellimento amministrativo, introdotte dalla legge 7 agosto 1990 n. 241. Sebbene, infatti, la previsione secondo la quale l'approvazione del Dup equivale ad approvazione dei documenti in esso contenuti riguardi solamente i Comuni fino a 5.000 abitanti, evidenti ragioni di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa dovrebbero consentire di estendere questo approccio a tutti i comuni (nel caso in cui le specifiche leggi di settore non prevedano adempimenti separati, ovviamente). Ciò soprattutto alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Dm n. 14 del 2018, con cui sono stati approvati i nuovi schemi per la programmazione delle opere pubbliche e delle acquisizioni di beni e servizi superiori ai 40.000 euro. Il decreto rimanda ai documenti di programmazione delle singole amministrazioni (rappresentati dal Dup negli enti locali) la disciplina dei tempi e delle modalità di approvazione dei piani, senza imporre proprie tempistiche e modalità come in passato. Alla luce di queste modifiche, sono venuti a meno tutti gli ostacoli che impedivano di unificare in un singolo documento, secondo lo spirito della riforma, gli atti di programmazione. Del resto non occorre una specifica previsione di legge per consentire alle amministrazioni di riunire in un singolo provvedimento l'adozione di diversi atti che, pur mantenendo la loro autonomia, sono strettamente correlati e interdipendenti tra di loro. Presumere il contrario si tradurrebbe in un inutile appesantimento delle attività.

La delibera della Corte dei conti Puglia n. 103/2018

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