Fisco e contabilità

Collegio dei revisori nelle Regioni: qual è la durata ottimale dei mandati?

di Guido Mazzoni (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Fin dalla prima occasione di riflessione pubblica, avvenuta al convegno nazionale di Firenze nel febbraio 2016 per iniziativa del suo gruppo di studio sulle problematiche della revisione nelle Regioni, l’Ancrel si è interrogata sui risvolti di natura professionale che si stavano producendo a seguito del primo insediamento dei collegi dei revisori nelle varie Regioni.

La norma
Come previsto dalla lettera e) del comma 1, dell'articolo 14 del Dl n° 138/2011, a partire dal 2012 le varie Regioni a statuto ordinario avevano infatti legiferato istituendo il collegio dei revisori dei conti, esercitando, per quanto di competenza, quell'autonomia riconosciuta loro dalla Costituzione.
Quella prima fotografia della realtà dei vari collegi regionali (alla data del Convegno lo scacchiere si era ormai definitivamente completato) evidenziava quanto variegato fosse il quadro complessivo che si era prodotto, sia per quanto concerne i compiti assegnati, sia per la durata dei mandati, sia per i compensi previsti, sia per l'eventuale rieleggibilità futura, sia per le limitazioni richieste in ordine alla ulteriore attività professionale esercitabile.

La durata dei mandati
Fra le questioni più dibattute dai professionisti c’era anche quella relativa alla durata dei mandati, dal momento che i tre anni previsti originariamente dalla maggioranza delle leggi regionali, apparvero fin da subito come un termine forse un po’ troppo stretto per il più efficace e pieno esercizio delle funzioni assegnate.
La necessità di acquisire un’effettiva e approfondita conoscenza dell'ente, e delle sue dinamiche, fino a quel momento non conosciute (era ovviamente la prima esperienza in assoluto per tutti i eevisori coinvolti), unitamente alla mancanza dell'effettiva possibilità di un secondo mandato (l'estrazione a sorte di fatto la nega) erano fra gli argomenti che, unitamente al presupposto di terzietà ed indipendenza tipico di ogni attività di revisione, facevano pendere la bilancia dalla parte di coloro che vedevano in un ambito temporale un po' più ampio la giusta commisurazione della durata del mandato.
Interrogandosi sulla portata del dettato costituzionale sull’autonomia lasciata alla legislazione concorrente regionale e sulle modalità e l'ambito con cui dovesse esercitarsi, vi era e vi è, a supporto di ogni considerazione, la sentenza n° 198 del 20 luglio 2012 della Corte Costituzionale che si era espressa in ordine alla legittimità costituzionale dell’articolo 14 del Dl 138/2011.
A partire dai fondamenti costituzionali, come precisati dalla stessa Corte, possiamo elaborare ogni nostra considerazione rilevando però come la legge nazionale avesse avuto giusta attenzione ai requisiti di terzietà ed indipendenza dei revisori scegliendo il meccanismo dell'estrazione a sorte con cui svincolare le nomine dall'influenza della politica.
A oggi la situazione è cambiata rispetto a quella prima fotografia degli inizi del 2016. Molte Regioni, infatti, individuando in 5 anni la durata ottimale dei mandati dei loro collegi, hanno allungato le iniziali previsioni di durata intervenendo al proposito con legge regionale.
Registriamo oggi che alcune Regioni hanno mantenuto la durata di 3 anni, mentre una ha di fatto prorogato la durata dell'attuale suo collegio addirittura a 7 anni.
La Regione Piemonte infatti, dopo aver legiferato (legge regionale n° 28/2015, articolo

21) per allungare a 5 anni la durata del proprio collegio (inizialmente prevista in

3 anni, ha ulteriormente modificato la leffe regionale n° 7/2001 introducendo con l'articolo 30 della legge regionale n°4/2018, la possibilità di rinnovo a fine mandato fino ad ulteriori 2 anni.
L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale piemontese, con delibera n° 127/2018, ha successivamente dato efficacia a detta previsione rinnovando il mandato al collegio uscente per gli ulteriori due anni.
La commissione nazionale dell’Ancrel che studia le problematiche della revisione nelle Regioni continua a lavorare su questi temi per consentire all'associazione di dare, come sempre, il proprio fattivo contributo per il miglioramento del sistema.

(*) Componente esecutivo nazionale Ancrel

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