Fisco e contabilità

Dal Dup agli incentivi: le massime della Corte dei conti degli ultimi mesi

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito una rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce della Corte dei conti depositate nel corso degli ultimi mesi.

INCENTIVI TECNICI E ACCANTONAMENTI PRIMA DEL REGOLAMENTO
L'irretroattività del regolamento destinato a disciplinare gli incentivi non preclude, la ripartizione delle risorse in precedenza accantonate e ciò rende legittimo l'accantonamento, in misura ovviamente conforme al limite normativo, nelle more dell'adozione di questo atto. Nell'articolo 113 del Dlgs 50/2016, infatti, al regolamento non è più demandata la definizione della percentuale effettiva delle risorse da destinare al fondo, ma esso rimane strumento della disciplina di dettaglio riguardante tutti gli aspetti del riparto di queste risorse non oggetto di specifica previsione da parte della norma, qualificandosi, in maniera ancor più inequivocabile, quale presupposto necessario della erogazione degli incentivi per funzioni tecniche. Al fine di fugare ogni dubbio in merito ed evitare problemi applicativi alle amministrazioni, comunque, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore che chiarisse la portata temporale delle norme regolamentari, anche prevedendo una espressa (e possibile) deroga al principio di irretroattività.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - PARERE N. 264/2018

INCREMENTI CONTRATTUALI E VINCOLI SULLE RISORSE
L'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 è tuttora vigente e si applica anche in rapporto agli aumenti previsti dall'articolo 67, comma 2, del Ccnl del personale non dirigente degli enti locali del 21 maggio 2018. Nessuna rilevanza, in senso contrario, può essere attribuita alla dichiarazione congiunta n. 5, allegata al Ccnl, non avendo alcun valore normativo e non risultando, quindi, né vincolante, né, tantomeno, idonea a derogare a norme di contenimento della spesa pubblica. Di conseguenza, un incremento del fondo per le risorse decentrate può essere legittimo se non comporta un incremento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale rispetto all'anno 2016. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso una corrispondente riduzione delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PUGLIA - PARERE N. 99/2018

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Con il Dm 18 maggio 2018, il ministero dell'Economia e delle finanze ha modificato il principio contabile applicato 4/1 (relativo alla programmazione) prevedendo che gli ulteriori strumenti di programmazione riguardanti l'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore si intendono con esso approvati «senza necessità di ulteriori deliberazioni». Il Legislatore, nell'ottica del principio di semplificazione, ha inteso prevedere la possibilità per i Comuni più piccoli, inferiori ai 5.000 abitanti, di inserire in un unico documento gli ulteriori strumenti programmatori, che ha espressamente indicato (prevedendo anche gli «altri documenti di programmazione» di cui alla lettera g)) e che questi documenti si intendano con esso approvati. Emerge quindi con tutta evidenza che è stata prevista una diversa disciplina degli adempimenti connessi alla programmazione in ragione delle dimensioni dell'ente e nessun dubbio interpretativo sussiste in relazione all'espressa volontà di prevedere la possibilità di approvare più strumenti programmatori in un unico documento solo per i Comuni più piccoli. In questa specifica previsione normativa non si ravvisano elementi per l'applicazione più ampia del principio di semplificazione oltre la voluntas legis.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE N. 103/2018

RIMBORSI FISCALI E DEBITI FUORI BILANCIO
Nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio eccetera), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza. Questa obbligazione deve essere ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio. Non può quindi dubitarsi che le sentenze sfavorevoli alle amministrazioni pubbliche emesse dal giudice tributario, non siano da considerarsi immediatamente esecutive, in quanto il Dlgs 156/2015 ha riformulato il testo dell'articolo 69 del Dlgs 546/1992, introducendo l'immediata esecutività delle sentenze di condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente e di quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali. Pertanto, il debito derivante da sentenze emesse dal giudice tributario di condanna delle amministrazioni pubbliche al rimborso di somme non dovute a favore dei contribuenti, non si sottrae all'obbligo di riconoscimento disciplinato dall'articolo 194 comma 1, lettera a) del Dlgs 267/2000.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 210/2018

DETERMINAZIONE LIMITI DIMENSIONALI
Ai fini dell'applicazione del sistema dei controlli previsti dagli articoli 147, 147-bis, 147-ter e 148 del Tuel, la popolazione residente deve essere calcolata sulla base dei dati Istat del penultimo anno antecedente ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del Dlgs 267/2000. Il criterio dinamico dei dati Istat del penultimo esercizio precedente fissato dall'articolo 156 del Dlgs 267/2000, rispetto a quello statico dell'ultimo censimento (di cui all'articolo 37, comma 4) appare maggiormente rispondente alle finalità dei controlli in esame (ovvero, garantire un constante monitoraggio e una periodica verifica dell'equilibrio economico finanziario, anche in relazione alle eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali).
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'ABRUZZO - PARERE N. 110/2018

UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DI ALTRO ENTE
Stante la possibilità di stipulare l'accordo anche dopo la formazione della graduatoria, l'unico limite che permane allo scorrimento della graduatoria è che i posti da coprire non siano di nuova istituzione o trasformazione. Questa conclusione costituisce un caposaldo generale, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche, non solo agli enti locali, diretto a escludere modifiche di organico finalizzate a favorire candidati già noti. Di contro, si apre al possibile utilizzo, per i posti preesistenti, alle graduatorie vigenti relative a procedure concorsuali, con le cautele imposte dalla intrinseca ragionevolezza della scelta, da esprimere mediante adeguata motivazione. Viene chiarito inoltre che, ai fini del corretto uso del potere discrezionale, occorre anche un'attenta comparazione delle posizioni lavorative, con riferimento sia al «profilo ed alla categoria professionale», sia «ad ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti da coprire e quelli messi a concorso». La valutazione deve riferirsi anche al diverso statuto che si lega ai rapporti di lavoro «a tempo pieno» e «a tempo parziale».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - PARERE N. 189/2018

PROCEDURE SELETTIVE
La percentuale del 20%, indicata dall'articolo 22 del Dlgs 75/2017 come limite massimo dei posti da coprire con procedure selettive riservate (interne), rispetto ai posti previsti nel piano dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria, deve considerarsi riferita al «numero di posti», con l'effetto di dovere considerare la consistenza numerica dei dipendenti da computare ai fini delle progressioni verticali, indipendentemente dall'entità (percentuale) della spesa sulla quale queste «nuove assunzioni» possono incidere. Rispetto alla questione se lo stesso limite al numero complessivo dei posti «previsti (…) come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria» nell'intero arco di piano 2018/2020, ovvero a quello previsto per ciascun anno dello stesso piano triennale dei fabbisogni, il prospettato dubbio interpretativo deve essere risolto nel primo senso, non rinvenendosi nella norma all'esame alcuna indicazione che consenta di propendere per l'altra delle ventilate opzioni, limitandosi la stessa a prescrivere, per la parte che qui interessa che «Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni», salvo, si intende, diverse disposizioni in contrario che dovessero essere eventualmente contenute nelle emanande linee guida ai sensi dell'articolo 6-ter del Dlgs 165/2001».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE N. 42/2018

RIMBORSO DELLA QUOTA VARIABILE TARI
Il rimborso della quota variabile della Tari non dovuta e di competenza di esercizi finanziari precedenti, può trovare copertura in entrate ascrivibili alla fiscalità generale. Il piano finanziario della Tari, infatti, quando è adottato in conformità alle indicazioni del legislatore deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio e tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili. Di conseguenza, tra le componenti dei costi, il piano finanziario deve tenere conto dei «crediti inesigibili» vantati dall'ente comunale a titolo di tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti, ma non necessariamente anche delle quote rimborso dei tributi che in ragione dell'esercizio del potere di autotutela si ritengono non più dovuti. Ecco perché qualora il Comune, a partire dall'anno 2014, dovesse avviare una procedura di rimborso (d'ufficio o su istanza di parte) della quota variabile applicata alle autorimesse, la sua copertura finanziaria non deve necessariamente trovare integrale copertura nel piano finanziario della Tari come «costo del servizio».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 139/2018

SEGRETARI E TRATTAMENTO ACCESSORIO
Il compenso per la maggiorazione di posizione da attribuirsi al segretario comunale è ricompreso nell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale ed è soggetto ai limiti di spesa parametrati al 2016 di cui all'articolo 23 del Dlgs 75/2017. Esistono, infatti, pronunce consolidate circa il fatto che, da una parte, gli aumenti della retribuzione di posizione di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del contratto nazionale di riferimento possono essere concessi solo nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa del singolo Comune concedente, mentre, dall'altra vale il principio generale da rispettare che il limite alla spesa è l'importo imposto dalla regola finanziaria vigente. Per il 2017, opera come tetto l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, parametrato al «corrispondente importo determinato per l'anno 2016».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 116/2018

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
Se una Regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento. Peraltro ciò vale anche nel caso in cui l'affidamento diretto non sia stato effettuato dall'ente locale direttamente, ma da un ente strumentale dallo stesso partecipato (quale poteva configurarsi, ad esempio, un'autorità di ambito territoriale ottimale ai fini dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato), in quanto gli enti strumentali partecipati dagli enti locali rientrano nel gruppo amministrazione pubblica.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - PARERE 2 FEBBRAIO 2018 N. 19/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©