Fisco e contabilità

Disallinementi dai costi da motivare nel piano finanziario

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di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti deve sempre indicare l'analisi comparativa dei costi; da riportare sono solo quelli previsti dal Dpr 158/1999, disciplinante il metodo normalizzato; l'importo delle riduzioni del tributo riportato tra i costi deve risultare da titolo specifico; l'indicazione nel piano finanziario delle entrate derivanti dal recupero dei rifiuti è obbligatoria. Sono questi gli elementi la cui mancanza conduce, secondo la sentenza del Tar Puglia 13 giugno 2018 n. 869, all'annullamento del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

L'analisi comparativa dei costi
L'articolo 8 del Dpr 158/1999 stabilisce che la relazione del piano finanziario deve sempre indicare gli scostamenti dei costi che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente, nonché le relative motivazioni.
Per il Tar della Puglia la norma appena richiamata impone una motivazione rinforzata del Pef, al fine di provvedere ogni anno alla ricognizione analitica delle voci di costo affinché la tariffa sia determinata in modo da garantire efficienza ed economicità del servizio.
L'analisi comparativa dei costi relativi all'esercizio concluso e quelli stimati per l'esercizio successivo, inoltre, è considerata una fase necessaria del processo di pianificazione, affinché sia valutata sia la convenienza, sia l'adeguatezza di eventuali modifiche nella gestione e modalità di esecuzione del servizio. La carenza di tale analisi determina l'illegittimità del piano finanziario.
La pronuncia del Tarpugliese sul punto è conforme a quanto già stabilito dal Tar Lecce nella sentenza n. 352/2017. L'indicazione dello scostamento tra i costi previsti e quelli consuntivi e la relativa motivazione è un elemento essenziale del piano finanziario, richiesto dall'articolo 8 del Dpr 158/1999.
Lo scostamento che deve essere indicato anche se il costo era assente nell'esercizio precedente, coincidendo in questo caso con l'intero ammontare del costo previsto per l'anno di riferimento. Anzi in questa ipotesi l'indicazione della motivazione dello scostamento è ancora più importante, dovendosi spiegare in termini economico-gestionali perché si è stabilito di affrontare un onere in precedenza non previsto.
Seppure l'analisi dell'evoluzione dei costi del servizio e del loro andamento è senz’altro un elemento centrale per consentire una compiuta valutazione del servizio e della sua modalità di gestione, sussistono alcune difficoltà pratiche. Infatti, secondo la tempistica per l'approvazione del piano finanziario desumibile dalla legge, lo stesso deve perfezionarsi ben prima della chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il piano si riferisce, poiché si tratta di un documento che deve necessariamente precedente l'approvazione delle tariffe della Tari (ma anche della tariffa corrispettiva), che deve avvenire entro il termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione.
Con la conseguenza che al momento dell'approvazione del piano non saranno disponibili i dati definitivi dell'esercizio precedente a quello di riferimento del piano ma solo, al massimo, delle stime. Ne deriva che l'indicazione degli scostamenti rispetto ai costi previsti non potrà che avere valore meramente provvisorio, ben lungi dall'essere un dato definitivo.

La pertinenza dei costi
Il Tar Puglia ribadisce che i costi che possono inserirsi nel piano finanziario sono solo quelli indicati dal Dpr 158/1999, come peraltro già evidenziato dalle linee guida Tares pubblicate dal ministero dell'Economia nel 2013.
Pertanto, non può includersi tra i costi quello relativo alla realizzazione di un centro comunale di raccolta. Quest'ultima, infatti, è una spesa di investimento e non d'esercizio, come sono invece i costi inclusi nel Dpr 158/1999. Le spese d’investimento, infatti, entrano nel piano finanziario tramite il costo dell'ammortamento d'esercizio, da inserire nel costo d'uso del capitale, nel momento in cui gli investimenti sono ultimati ed entrano in funzione.
Nel caso di ricorso all'indebitamento i relativi interessi passivi dovranno inserirsi nel piano finanziario tra i costi comuni. Ovviamente l'investimento, una vota completato, entrerà a far parte del capitale investito e quindi concorrerà al calcolo della voce remunerazione del capitale investito. Inoltre, evidenzia il Tar, l'inserimento delle spese di investimento nel piano finanziario richiede un idoneo titolo, come ad esempio l'approvazione di un progetto.

Le riduzioni
Le riduzioni previste nella tassa sui rifiuti costituiscono in molti casi maggiori costi da inserire nel piano finanziario, in quanto l'onere derivante dalle minori entrate deve essere spalmato su tutti i contribuenti della tassa.
Tuttavia tali riduzioni devono risultare da un idoneo titolo, non potendo inserirsi nel piano finanziario il relativo costo se non vi sono elementi in gradi di suffragare la loro determinazione. Quindi, oltre alla previsione nel regolamento comunale, sarà necessario disporre di un elenco dei soggetti che ne beneficiano (o di una loro stima), con il relativo importo.
È altresì obbligatorio l'inserimento nel piano finanziario delle entrate derivanti dal recupero dei rifiuti, come prevede il Dpr 158/1999, come decurtazione dei costi della raccolta differenziata. Il piano finanziario che senza giustificazione non inserisca tali proventi è illegittimo. Anche se tali proventi fossero correttamente assenti nell'esercizio considerato dal piano, ma siano invece stati registrati nell'anno precedente, occorre obbligatoriamente indicare il motivo del loro azzeramento, tenendo conto dell'obbligo di indicare la motivazione degli scostamenti dei costi da un anno all'altro.

(*) Vice presidente e docente Anutel

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