Fisco e contabilità

Enti e revisori alle prese con il consolidato 2017

di Grazia Zeppa (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Entro il 30 settembre tutti i Comuni, eccetto gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che hanno esercitato ulteriormente la facoltà di rinviare la contabilità economica al 2018 per effetto degli articoli 232 e 233-bis del Tuel, sono tenuti ad approvare il bilancio consolidato dell'esercizio 2017.
Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al Dlgs 118/2011 è stato aggiornato dal Dm 11 agosto 2017.
Tra le novità più significative si segnalano in particolare le modifiche apportate al criterio di irrilevanza per ampliare il perimetro di consolidamento. Il principio contabile applicato individua, infatti, due casi che consentono di non consolidare: a) l'irrilevanza; b) l'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento.

La valutazione di irrilevanza
Sono considerati irrilevanti i bilanci dei soggetti inclusi nel gruppo amministrazione pubblica che presentano, rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri: 1) totale attivo; 2) patrimonio netto; 3) totale ricavi caratteristici; una incidenza inferiore al 10% per il consolidato dell'esercizio 2017 (5% per Regioni e Province autonome) ed inferiore al 3% per il consolidato dell'esercizio 2018 e successivi. Si rammenta che in presenza di patrimonio netto negativo l'irrilevanza è determinata con riferimento ai restanti due parametri.
Il decreto 2017 ha previsto inoltre che la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, al fine di evitare che l'esclusione di realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio consolidato informazioni rilevanti. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, dal 2019 con riferimento all'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10%. Se queste sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10% l'ente capogruppo individuerà i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre il totale delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%. In sostanza dal 2019 la soglia di irrilevanza del 10% non verrà più considerata in relazione al singolo bilancio della società o ente, ma in relazione alla totalità dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti. In merito, si segnala l'aspetto assolutamente discrezionale dell'ente capogruppo di scegliere i bilanci da ricomprendere nel consolidamento.
A decorrere dall'esercizio 2017, per effetto del decreto, sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. Sono considerate in ogni caso irrilevanti e, quindi, non oggetto di consolidamento le partecipazioni in società inferiori all'1% del capitale sociale. Il Dm 11 agosto 2017 ha specificato che tali società possono essere considerate irrilevanti solo se non risultano titolari di affidamenti diretti.

Il criterio dell'uniformità
Si evidenzia altresì che il decreto 2017 integra i contenuti delle direttive che l'ente capogruppo deve emanare preventivamente, al fine di rendere possibile il consolidamento dei conti nel rispetto del criterio dell'uniformità. Le direttive devono riguardare:
• le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato, che devono essere trasmessi all'ente capogruppo entro 10 giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento; i bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento; se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;
• le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato; i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.
Il decreto, nel segnalare che a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, evidenzia la necessità di richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale e alle società del gruppo:
• le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal Dlgs 118/2011;
• la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema di cui all'allegato 11 al Dlgs 118/2011.
I passaggi preliminari al consolidamento ossia l'individuazione del gruppo amministrazione pubblica e la definizione del perimetro di consolidamento devono essere approvati dalla giunta comunale nel rispetto di quanto sopra evidenziato. La deliberazione, anche se non soggetta a parere preventivo, dovrà essere attentamente esaminata da parte dell'organo di revisione e risultare il punto di avvio delle verifiche da effettuare sul bilancio consolidato, al fine di consentire la redazione della relazione di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d-bis del Tuel.

ANCREL ha già pubblicato nel proprio sito, nell'area riservata ai propri associati, lo schema di relazione al bilancio consolidato 2017 aggiornato al Dm 11 agosto 2017.

(*) Dottore commercialista e revisore legale

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