Fisco e contabilità

In Lombardia disabili esenti dal bollo auto solo dopo la verifica

Nella Regione Lombardia l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a favore dei soggetti disabili o dei familiari che li hanno a carico deve sempre essere attentamente verificata e decorre dal periodo successivo a quello in cui è stato rilasciato il certificato. Sono queste le conclusioni emerse dalla Ctp Varese, sentenza 223/3/18 (presidente Novik, relatore Vitelli).

La vicenda

Una donna disabile non paga la tassa automobilistica per l’anno 2013 e la Regione, tramite il concessionario della riscossione, le notifica un preavviso di fermo amministrativo oggetto di ricorso.
La contribuente fa ricorso, lamentando l’illegittimità del provvedimento cautelare, in quanto la condizione di disabilità – che dà diritto all’esenzione dal tributo – sarebbe stata attestata il 1° aprile 2008 dalla commissione sanitaria e poi successivamente dal certificato di disabilità del 10 dicembre 2013.
Secondo la Regione, invece, la contribuente – pur avendo legittimato il proprio diritto attraverso il certificato del 2013 – non ha considerato che in esso viene espressamente data decorrenza dall’anno 2014. Quanto al documento rilasciato nel 2008 dal commissione sanitaria, l’ente impositore sostiene che non dà il diritto all’esenzione se non è accompagnato, come in questo caso, dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

La sentenza

La Ctp dà ragione all’ente impositore rigetta il ricorso introduttivo per i seguenti motivi.
In primo luogo, in base alla legge regionale lombarda 10/2003 la persona disabile grave è sempre esente dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà come pure la persona presso cui il disabile è fiscalmente a carico. L’esenzione è estesa anche ai veicoli di proprietà delle persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, alle persone non vedenti, sordomute assolute e alle persone invalide pluriamputate o per i veicoli di proprietà delle persone presso cui i medesimi soggetti sono fiscalmente a carico oppure nel caso di proprietari dei veicoli adattati per disabilità dalla commissione medica ai fini del rilascio della patente speciale.
In secondo luogo, bisogna ricordare che, sulla base della stessa normativa regionale, per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà non fa fede la data di rilascio del certificato recante il riconoscimento della disabilità grave, in quanto la decorrenza viene espressamente menzionata da un determinato periodo d’imposta e/o per le annualità successive; mentre il certificato rilasciato dalla commissione sanitaria non conferisce alcun diritto all’esenzione se non accompagnato dal riconoscimento esplicito dell’indennità di accompagnamento.

La sentenza della Ctp Varese n. 223/3/2018

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