Fisco e contabilità

Graduatoria, fondo demolizioni, commissioni consiliari: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

SCORRIMENTO GRADUATORIA E POSTI VACANTI
Secondo l'articolo 91 del Dlgs 267/2000 «per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo». In relazione a questa disposizione, deve essere evidenziato che gli accertamenti concernenti le caratteristiche dei posti da coprire con lo «scorrimento» sono rimessi all'ente che deve provvedere nell'esercizio di potestà che sono espressione della predetta «riserva di amministrazione». Questo, anche con riferimento all'accertamento degli elementi che contraddistinguono i posti neo «istituiti» o «trasformati», da quelli già istituiti e/o che non hanno subito alcuna trasformazione. Ciò è ancora più vero nei casi, come quello sottoposto (in cui successivamente alla graduatoria l'ente ha proceduto ad una rimodulazione della copertura oraria del posto), in cui la possibile «trasformazione» del posto si lega essenzialmente al «tempo di lavoro esigibile», ossia a modifiche quantitative della prestazione, come evidenziato nella richiesta di parere, piuttosto che a problematiche di diritto, legate ad oggettive difficoltà interpretative delle norme e/o a contrasti di orientamento della magistratura contabile.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'UMBRIA - PARERE N. 91/2018

FONDO ROTATIVO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
L'articolo 32, comma 12 del Dl 269/2003 ha introdotto nell'ordinamento nuove «misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali». Nell'ambito di queste misure, è stata autorizzata la Cassa depositi e prestiti Spa a costituire un fondo di rotazione dell'importo massimo di 50 milioni di euro, denominato «Fondo per le demolizioni delle opere abusive», finalizzato a concedere ai Comuni anticipazioni, senza interessi, per finanziare i costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive. L'utilizzo di questo fondo, nondimeno, non può essere una partita di giro, destinata a non incidere sugli equilibri presenti e futuri di bilancio, ma si colloca all'interno della categoria dell'indebitamento, sottoposta a tutti i relativi limiti di legge, inclusi quelli preclusivi per gli enti in dissesto. Del medesimo avviso è, peraltro, anche la Cassa depositi e prestiti che, nell'ambito della disciplina contrattuale alla quale subordina l'accesso al fondo, prevede il rilascio da parte degli enti locali della delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale, prevista dall'articolo 206 del Dlgs 267/2000.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE N. 100/2018

FUNZIONI E RUOLO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Le norme e i principi che regolano i compensi degli amministratori degli enti locali si sono succedute nel tempo con contenuti sempre più votati al contenimento della spesa pubblica, in un contesto evolutivo che ha affiancato il perseguimento di questo obiettivo con quello dello sfoltimento degli apparati amministrativi non strettamente necessari ai fini istituzionali. A livello statale, si evidenzia l'articolo 38, comma 6 del Dlgs 267/2009, che stabilisce qualora lo statuto lo preveda, che il consiglio comunale possa avvalersi di commissioni costituite al proprio interno e con criterio proporzionale, demandando alla sede regolamentare la determinazione delle competenze, la disciplina degli aspetti organizzativi e delle forme di pubblicità dei loro lavori. La legge configura quindi le commissioni consiliari come organi interni, di cui non è obbligatoria la costituzione, la quale deve comunque essere in ogni caso prevista dallo statuto. Trattandosi di un organo di stretta emanazione consiliare, la fonte regolamentare, alla quale dalla legge è demandata la disciplina organizzativa, può esplicarsi solo nei limiti delle competenze consiliari e con l'obbligo di garantire (adeguate) forme di pubblicità ai lavori delle commissioni. È, inoltre, necessario che l'individuazione dei loro componenti avvenga con esclusivo riferimento ai consiglieri comunali e nel rispetto del principio di proporzionalità tra le forze politiche presenti in consiglio. Entrambe le normative (statale e regionale) prevedono la spettanza di un'indennità giornaliera di presenza per i consiglieri che partecipino ai lavori di commissioni consiliari. I cardini su cui deve ruotare il funzionamento delle commissioni consiliari sono dunque da un lato la stretta, concreta e immediata strumentalità degli esiti dei loro lavori alle esigenze consiliari in funzione delle quali esse sono state costituite e dall'altro un'organizzazione e svolgimento dei loro lavori che risulti del tutto coerente con le logiche di contenimento della spesa, che a loro volta richiedono un oculato e ottimale utilizzo dei mezzi e delle risorse a disposizione.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - PARERE N. 37/2018

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