Fisco e contabilità

Per lavori e acquisti termine impossibile al 30 settembre

La programmazione dei lavori pubblici inciampa sulle regole della programmazione finanziaria. L’articolo 21 del Codice dei contratti (Dl 50/16) stabilisce per le amministrazioni aggiudicatrici l’obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti e del programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il preventivo e con le norme sulla programmazione economico-finanziaria. Con il decreto 14/2018 del Mit sono state approvate le procedure per i programmi pluriennali dei lavori e servizi pubblici e degli elenchi e aggiornamenti annuali, obbligatorie dalla programmazione 2019.

L’ordinamento finanziario stabilisce l’obbligo di presentazione dello schema di Dup al consiglio entro il 31 luglio e dell’eventuale nota di aggiornamento entro il 15 novembre dell’anno antecedente al periodo di riferimento, con lo schema di bilancio di previsione, per l’approvazione entro il 31 dicembre. Poiché i documenti di programmazione settoriale, tra i quali i programmi dei lavori pubblici e delle forniture, si considerano approvati senza ulteriori deliberazioni in quanto contenuti nel Dup (decreto Mef del 18 maggio 2018), l’atto presentato al Consiglio dalla giunta entro il 31 luglio assolve all’obbligo di adozione anche dei programmi su lavori e forniture. I documenti diventeranno definitivi con l’approvazione degli strumenti di programmazione per il triennio successivo entro il 31 dicembre.

Secondo il Codice, i programmi di lavori e forniture vanno pubblicati, oltre che nel sito del Mit e dell’Osservatorio dei contratti pubblici, anche in quello dell’ente. L’iter per la definitiva adozione di programma triennale ed elenco annuale prevede la possibilità di presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati nei 30 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’ente. L’approvazione definitiva del programma triennale, con l’elenco annuale dei lavori e gli aggiornamenti, avviene entro i successivi 30 giorni dalla scadenza delle consultazioni, oppure, in assenza di queste, entro 60 giorni dalla pubblicazione (articolo 5, comma 5 del decreto 14/2018). Il percorso di approvazione del programma delle opere pubbliche si intreccia quindi con il Dup in tre passaggi: l’adozione della programmazione dei lavori pubblici da parte della giunta con l’inserimento nel Dup, la pubblicazione per 30 giorni per consentire eventuali osservazioni e l’approvazione in consiglio entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, ma non oltre 60 giorni dalla prima pubblicazione.

Secondo questa scansione, il Dup 2019-21 presentato al consiglio entro il 31 luglio, e pubblicato entro i termini di legge, comporterebbe l’obbligo di approvazione dei documenti da parte del consiglio entro il 30 settembre 2018. Come ribadito anche da Anci con una nota informativa, il termine dei 60 giorni non va considerato perentorio, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di ritardo. Con la nota di aggiornamento al Dup, prosegue la nota, sarebbe comunque possibile procedere all’eventuale aggiornamento della programmazione dei lavori pubblici.

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