Fisco e contabilità

Dup e programma delle opere pubbliche insieme anche per i piccoli Comuni

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

L'emanazione del decreto Economia e finanza 29 agosto 2018 di aggiornamento dei principi contabili allegati al Dlgs 118/2011 consente di fare un pò di chiarezza sul rapporto tra l'approvazione del documento unico di programmazione e gli atti di programmazione settoriale che stanno impegnando gli enti locali in queste settimane.

Gli antefatti
Il Dm 18 maggio 2018, nell'ambito delle disposizioni di semplificazione del Dup previste per i Comuni fino a 5.000 abitanti, aveva previsto che «fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni» tutti gli atti di programmazione settoriale. Così facendo veniva data una scansione temporale anche all'iter di adozione e approvare del programma triennale delle opere pubbliche e del programma biennale forniture e servizi, per i quali il Dm 14/2018 non prevede autonomi termini di approvazione. La previsione è stata interpretata dalla Corte di conti Puglia (deliberazione n. 103/2018) come valevole solamente per i piccoli enti e non estendibile, in virtù di un processo di semplificazione amministrativa, anche a quelli di maggiori dimensioni (si veda il Quotidiano degli entilocali e della Pa del 25 luglio). Sul punto si era espressa anche l'Anci che, con nota di orientamento del 24 luglio 2018, aveva ammesso la possibilità di unificare i due procedimenti amministrativi, salvo garantire i termini di pubblicazione del programma opere pubbliche per 30 giorni, prima di procedere alla sua definitiva approvazione.

Le novità del principio contabile allegato 4/1
Il Dm 29 agosto 2018, modificando il punto 8.2 dedicato alla programmazione degli enti di maggiori dimensioni, chiarisce definitivamente che gli atti di programmazione settoriale sono approvati «senza necessità di ulteriori deliberazioni» nel Dup. La modifica si spinge ancora oltre, precisando che:
a) se la normativa di settore prevede termini di adozione o approvazione dei singoli documenti antecedenti a quelli del Dup, i documenti devono essere deliberati autonomamente dal documento unico, fermo restando l'obbligo di inserirli successivamente;
b) se la normativa di settore prevede termini di adozione o approvazione dei singoli documenti successivi a quelli del Dup, i documenti devono essere deliberati autonomamente, fermo restando l'obbligo di inserirli successivamente nella nota di aggiornamento al Dup;
c) se la normativa di settore non prevede specifici termini di adozione o approvazione, i documenti devono essere inseriti nel Dup e deliberati insieme a esso. È questo il caso del programma triennale delle opere pubbliche, del programma biennale delle forniture di beni e servizi, per i quali il decreto 14/2018 non indica termini autonomi, limitandosi a effettuare un semplice rinvio al Dlgs 118/2011 e al Tuel. Analogo discorso vale anche per la programmazione del fabbisogno di personale, per il programma degli incarichi e per il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare.

Le conseguenze applicative
Grazie a queste modifiche, il Dup diventa il vero e proprio fulcro della programmazione degli enti e può dirsi compiuto il processo di unificazione e semplificazione avviato con la riforma. Non manca tuttavia il rovescio della medaglia. A questo punto diventa obbligatorio, per le amministrazioni, adottare e successivamente approvare gli atti di programmazione settoriale unitamente al Dup, tenuto conto del carattere prescrittivo e non facoltativo delle modifiche introdotte. La scelta di deliberare i documenti con atti separati potrebbe essere dettata solamente da esigenze di citare atti diversi (ai fini, ad esempio, della pubblicazione del piano opere pubbliche e del programma beni e servizi), ma non certo di “guadagnare” tempo inserendo nel Dup di luglio una programmazione settoriale poco attendibile e rinviare al bilancio la loro definizione puntuale.

Il decreto di aggiornamento

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©