Fisco e contabilità

Una guida operativa per facilitare i conti sul consolidato con il nono correttivo dell’armonizzazione

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Nessuna novità in materia di contabilizzazione degli investimenti con il nono decreto correttivo dell'armonizzazione divulgato sul sito Arconet e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. La stesura definitiva del provvedimento del 29 agosto presenta infatti essenzialmente solo modifiche in materia di contabilità economica e bilancio consolidato.

La disciplina degli appalti
Le aspettative riguardavano invece il coordinamento fra regole contabili e codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016), con il rafforzamento dell'importanza del primo livello di progettazione al fine della realizzazione delle opere pubbliche. Lo stop all'inserimento nei principi contabili di queste novità deriva dalla necessità di un intervento legislativo che modifichi la disciplina delle economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici prevista dall'articolo 183, comma 3, del Dlgs 267/2000. La norma del testo unico vigente limita, infatti, per le spese di investimento, la creazione del fondo pluriennale vincolato in caso di gara formalmente indetta.

L'appendice tecnica per il consolidato
Passando invece all'esame delle novità formalizzate nei principi contabili, la più importante è l'appendice tecnica che arricchisce il principio contabile del bilancio consolidato con una guida operativa sia per il metodo di consolidamento integrale che proporzionale. Le esemplificazioni mostrano in modo chiaro e completo le fasi necessarie alla redazione del documento: uniformazione dei criteri di valutazione, aggregazione dei conti, eliminazione delle operazioni infragruppo; consolidamento.

La valutazione delle partecipazioni
Altra novità importante riguarda la modifica del criterio di valutazione delle partecipazioni nell'ipotesi in cui non risulti possibile acquisire l'ultimo bilancio o rendiconto approvato. Il nuovo principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale prevede, infatti, la possibilità di optare fra il costo di acquisto o il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisirne i documenti contabili, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto. Le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita devono invece essere valutate con il metodo del «valore del patrimonio netto» dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.
Nel rispetto del principio contabile generale n. 11 della continuità e della costanza, l'adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve indicare il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionare in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto). La relazione deve illustrare altresì le variazioni dei criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio.

Il documento unico di programmazione
Riguardo al documento unico di programmazione, infine, le indicazioni che si vanno ad aggiungere con il nono decreto correttivo confermano che i documenti di programmazione sono approvati con il Dup, senza necessità di ulteriori deliberazioni (programma biennale di forniture e servizi, di cui all'articolo 21, comma 6, del Dlgs 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa secondo l'articolo 2, commi 594 e 599, della legge 244/2007).
Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione precedano l'adozione o l'approvazione del Dup, gli stessi devono essere adottati o approvati autonomamente dal Dup, fermo restando il successivo inserimento nel Dup. Nel caso in cui la legge preveda invece termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del Dup, possono essere adottati o approvati autonomamente dal Dup, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al Dup. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel Dup.

Il decreto

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