Fisco e contabilità

Risultato di amministrazione, fondo rischi e crediti di dubbi esigibilità: la Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

IRREGOLARITÀ NELLA DEFINIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Nel caso in cui l'ente locale non abbia correttamente determinato la suddivisione interna del risultato di amministrazione, in quanto non ha provveduto congruamente alla definizione delle poste vincolate e destinate a investimenti, occorre adottare i necessari interventi correttivi mediante apposita deliberazione consiliare. Quest'ultima, peraltro, dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione risultato, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su di questi si andranno conseguentemente a produrre. In particolare, l'ente aveva apposto minori vincoli di spesa sulla quota vincolata da mutui e sulla quota destinata ad investimenti con l'effetto di quantificare in modo eccessivo la quota libera.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA - DELIBERAZIONE N. 53/2018

COSTITUZIONE FONDI RISCHI
La costituzione del fondo rischi contenzioso è doverosa alla luce delle indicazioni contenute nell'ambito dei principi contabili, i quali disciplinano la costituzione di un apposito fondo per far fronte a oneri derivanti da sentenza. Vengono sostanzialmente indicate due ipotesi sulle quali fondare la costituzione del fondo:
– quando a seguito di contenzioso l'ente abbia una «significativa probabilità di soccombere»;
– quando a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva l'ente sia condannato al «pagamento di spese». Anche nel caso del «fondo contenziosi» è richiesto, pertanto, un monitoraggio costante della sua formazione e della relativa adeguatezza per affrontare tempestivamente le posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio. Le valutazioni devono riguardare in modo particolare l'incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell'ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso. Il concetto di «passività potenziale», in assenza di definizione specifica da parte dei principi contabili medesimi di cui al Dlgs 118/2011, è una nozione che può certamente ricavarsi dagli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare dallo Ias 37 e dall'Oic 31 (prima Oic n. 19) che costituiscono l'analogo strumento tecnico previsto dalla contabilità economica. Si tratta, infatti, di un'obbligazione passiva possibile la cui consistenza deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà̀ confermata dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri e incerti, non totalmente sotto il controllo del medesimo.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - DELIBERAZIONE N. 279/2018

COSTITUZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
In merito alla congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità si precisa che il principio contabile applicato 4/2 richiede che detto fondo sia finalizzato a fronteggiare tutte le entrate che si qualificano come «di dubbia e difficile esazione», ossia quelle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale (quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, eccetera). In base al principio contabile non devono essere considerate di dubbia e difficile esazione, in ragione della loro natura, e, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione, i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa. Al di fuori di tali ipotesi è consentito all'ente di escludere determinati crediti dal calcolo del fondo, solo dandone adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio. Sul punto, si precisa che – atteso il ruolo strategico del Fcde nell'ambito del principio di competenza finanziaria rafforzata – è essenziale che lo stesso abbia una applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo dello stesso. Nella contabilità armonizzata, infatti, il Fcde serve a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spese, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'ABRUZZO - DELIBERAZIONE N. 119/2018

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