Fisco e contabilità

Via libera della Consulta alla notifica «diretta» postale degli atti tributari

di Maria Suppa (*) - Rubrica a cura di Anutel

La notifica diretta degli atti tributari a mezzo posta, senza l'intermediazione dell'agente notificatore (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), attraverso la spedizione di plico raccomandato con avviso di ricevimento, non viola il diritto di azione e di difesa del destinatario dell'atto e, quindi, è modalità di notifica costituzionalmente legittima. Questo l'importante principio scritto nella sentenza della Corte costituzionale del 23 luglio 2018 n. 175.
E infatti, sebbene la questione sottoposta al vaglio della Consulta atteneva alla notifica diretta a mezzo posta di una cartella di pagamento in base l’articolo 26 del Dpr 602/1973, il principio espresso è di grande interesse per gli enti locali, perché la spedizione con avviso di ricevimento è modalità di notifica diretta degli avvisi di accertamento espressamente prevista dall'articolo1, comma 161, legge 296/2006 e spesso utilizzata.

La commissione tributaria rimettente
La Ctr rimettente ha ravvisato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 del Dpr 602/1973, con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Cstituzione, nella parte in cui consente la notifica degli atti tributari a mezzo posta direttamente da parte dell’ente impositore, quindi senza l'ausilio dell'ufficiale giudiziario o di altro soggetto abilitato che predisponga la relata di notifica e senza l'invio della raccomandata informativa nel caso di consegna dell'atto a un soggetto diverso dal destinatario, come, invece, previsto dall'articolo 7 della legge 890/1982 (prima della modificha in base all’articolo 1, comma 461, legge 27 dicembre 2017 n. 205).

La Corte costituzionale
La Corte costituzionale, però, ha sottolineato in linea con la giurisprudenza della Cassazione (si veda tra le tante l’ordinanza del 20 giugno 2018 n. 16237) che la notifica diretta a mezzo posta non è disciplinata dalla legge 890/1982, ma esclusivamente dalle norme concernenti il servizio postale ordinario che prevedono espressamente la consegna dell'atto direttamente al destinatario o, in sua mancanza, a un altro soggetto legittimato a riceverlo (familiare o persona addetta alla casa), nonchè attribuiscono all'ufficiale postale il compito di curare la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario o del consegnatario.
Per la Consulta, pertanto «…la forma di notificazione diretta, con consegna del plico al destinatario o a chi sia ex lege legittimato a riceverlo, soddisfa il requisito della «effettiva possibilità di conoscenza» dell'atto, sicché non può dirsi superato il «limite inderogabile» che il giudice delle leggi pone alla discrezionalità che ha il legislatore nel regolare il procedimento notificatorio…».
Né, peraltro, può dirsi compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica «…vista l'elevata possibilità che si raggiunga, per il destinatario, l'effettiva conoscenza dell'atto - stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche, alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo».
Nel caso di mancata o tardiva consegna dell'atto al destinatario da parte di uno dei consegnatari, chiarisce la Consulta, il destinatario è legittimato, per impugnare l'atto, a chiedere la rimessione in termini in base all’articolo 153 codice di procedura civile, fermi restando gli effetti del perfezionamento della notifica per il notificante, ai fini della decadenza.
È rimessa al prudente apprezzamento del giudice tributario, poi, ogni valutazione delle ragioni esposte dal destinatario della notifica «diretta» che assume di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto (pur essendosi realizzata la conoscenza legale) per causa a lui non imputabile al fine di accogliere, o no, la richiesta di rimessione in termini.

La notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento degli enti locali
Si può ritenere legittima ed efficace, quindi, la notifica per posta ordinaria con avviso di ricevimento, con la sottoscrizione dell'avviso da parte del destinatario dell'atto o di uno dei soggetti abilitati a riceverlo, ovvero, con la sottoscrizione del solo agente postale, quale incaricato di un pubblico servizio, nei casi di rifiuto alla sottoscrizione ovvero di rifiuto dell'atto da parte del destinatario o di uno dei soggetti abilitati.
Nell'ipotesi di ritiro dell'atto presso l'ufficio postale, il dies a quo per l'impugnazione si ha decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso o dalla data del ritiro dell'atto presso l'ufficio postale se precedente (sentenza Cassazione del 13 gennaio 2017 n. 717; ordinanza Cassazione del 2 febbario 2016 n. 2047).
La mancata sottoscrizione dell'avviso di ricevimento dell'atto non ritirato, invece, determina l'inesistenza giuridica della notifica atteso che non si realizza la conoscenza legale dell'atto, visto che le disposizioni che disciplinano il servizio postale ordinario, diversamente da quanto accade nella notifica a mezzo posta in base all’articolo 8 della legge n. 890/1982, non prevedono il perfezionamento della notifica per «compiuta giacenza», in quanto non si configura neanche quella presunzione di «effettiva conoscenza» dell'atto che rappresenta, per la Consulta, il limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore in materia di notifiche.
L'avviso di ricevimento deve contenere unicamente: l'indicazione della data e dell'Ufficio di spedizione, l'indirizzo del destinatario, la data di ricevimento, la sottoscrizione dell'incaricato alla distribuzione e la firma del soggetto ricevente. Non è ravvisabile, pertanto, alcun profilo di nullità quando l’avviso di ricevimento sia sottoscritto (anche se con firma illeggibile) da persona rinvenuta nel domicilio del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto.
Ciò perchè l'attività complessivamente svolta dall'agente postale, sia quella espressamente consacrata nell'avviso di ricevimento sia quella presupposta, è assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dagli articoli 2699 e 2700 codice civile, attesa la natura di atto pubblico spettante all'avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente necessità che la prova del contrario sia fornita innanzi al giudice ordinario, mediante querela di falso in base agli articoli 221 e seguenti del codice di procedura cicile.
Si rileva, concludendo, che con la pubblicazione del decreto del 19 luglio 2018 (sulla Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2018 n. 208, cui la legge 124/2017 affidava il compito di definire le procedure per il rilascio delle licenze, si apre la possibilità per gli enti locali di avvalersi, per la notifica a mezzo posta degli atti tributari, anche delle agenzie private di recapito, senza più il rischio di contestazioni sulla inesistenza notifica.

(*) Avvocato tributarista patrocinante in Cassazione e docente Anutel

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