Fisco e contabilità

Speciale partecipate/2 - Così la valutazione influenza il calcolo della differenza di consolidamento

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Una nutrita appendice tecnica con esempi concreti di redazione del bilancio consolidato, grazie al decreto della Ragioneria generale dello Stato del 29 agosto 2018 appena pubblicato da Arconet, arricchisce il principio contabile allegato 4/4 al Dlgs 118/2011.
È un passo avanti importante verso il perfezionamento delle tecniche di consolidamento dei bilanci in cui sono coinvolti in queste settimane gli enti locali, in vista della scadenza del 30 settembre 2018 per l'approvazione.
Anche se le modifiche al principio troveranno applicazione dal 1° gennaio 2019, le indicazioni riportate nell'appendice costituiscono un valido punto di riferimento per le operazioni di consolidamento.
Tra le operazioni da compiere, a conclusione del percorso di aggregazione dei bilanci e di eliminazione/elisione delle operazioni infragruppo, particolare importanza riveste l'azzeramento del valore della partecipazione iscritto nell'attivo patrimoniale, con la corrispondente frazione di patrimonio netto (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 27 settembre 2017). In questo contesto si può generare una differenza chiamata «di consolidamento», nel caso in cui il valore della partecipazione inserito tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale dell'ente capogruppo non coincida con il patrimonio netto della società/ente, rapportato alla quota di partecipazione e depurato del risultato economico dell'esercizio, che scaturisce dal conto economico consolidato.
Tale differenza ha un trattamento contabile differente a seconda che sia negativa (valore della partecipazione inferiore alla frazione di patrimonio netto) o positiva (nel caso contrario).

Il criterio di valutazione delle partecipazioni
Sulla determinazione del valore delle partecipazioni lo stesso decreto Rgs 29 agosto 2018, attraverso la modifica al principio 4/3 dedicato alla contabilità economica, aveva già introdotto significative modifiche, precisando che per le società controllare o partecipate:
a) si applica il criterio di valutazione del patrimonio netto al 31/12 dell'esercizio di riferimento del bilancio o, qualora non disponibile, neanche da un preconsuntivo attendibile, al 31/12 dell'esercizio precedente;
b) qualora, alla data di chiusura del rendiconto, tali informazioni non dovessero risultare disponibili, la partecipazione sarà valutata al criterio del costo di acquisto (se presente) ovvero, nel caso di partecipazioni senza costo di acquisto, al valore del patrominipo netto alla data di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.
Tali criteri, una volta adottati, devono essere mantenuti nel tempo, per garantire la continuità e la confrontabilità dei bilanci tra un esercizio e l'altro fatte salve eventuali modifiche di legge.

Come calcolare la differenza di consolidamento
Se l'ente adotta il criterio del patrimonio netto per valutare la partecipazione (sia esso riferito al medesimo esercizio o all'esercizio precedente) non si genera differenza di consolidamento. In questo caso, quindi, l'elisione del valore della partecipazione e del patrimonio netto sarà alla pari e non devono essere trattate le differenze (punto 6.1.3 del principio contabile all. n. 4/3 al d. lgs. n. 118/2011).
Qualora dovesse risultare necessario apportare delle rettifiche di preconsolidamento sul bilancio della partecipata per riallineare valori che incidono sul patrimonio netto (per esempio errori di imputazione, differenze di esigibilità e altro), la differenza che ne scaturisce dovrà essere imputata a conto economico, con effetto sul risultato economico consolidato.
Nel caso in cui, invece, la partecipazione venga valutata al costo, è molto probabile che si generi una differenza. In caso di differenza negativa (valore della partecipazione inferiore al patrimonio netto), l'importo andrà imputato, ove possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passivita iscritte a un valore inferiore al loro valore di estinzione.
In alternativa, esso sarà iscritto tra le riserve di consolidamento, a meno che l'ente non prospetti in futuro risultati economici negativi, nel qual caso tale differenza andrà rilevata in uno specifico «Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri», iscritto nella voce del passivo «Fondi per rischi e oneri». In caso contrario, ovvero in presenza di differenza positiva, che si registra quando il valore della partecipazione è superiore al corrispondente valore del patrimonio netto, l'importo dovrà essere imputato, ove possibile, a ciascuna attività/passività da cui scaturisce la differenza.
Ove ciò non sia possibile, esso sarà iscritto come valore di avviamento tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzato in cinque anni. Qualora invece si tratti di un cosiddetto «cattivo affare» tale differenza andrà imputata, in base all'OIC 17, a conto economico nel conto «Oneri diversi di gestione». Secondo i punti 50-52 dell'OIC 17, tale differenza di consolidamento deve essere calcolata una sola volta con riferimento alla «data di consolidamento», intendendosi per tale la data di acquisizione della partecipazione ovvero la «data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento» che coincide con la data di chiusura del primo bilancio consolidato che comprende l'impresa controllata.
Qualora tale differenza dovesse invece emergere, essa sarà cristallizzata nel primo esercizio di consolidamento e, qualora imputata a riserva di consolidamento, rimarrà iscritta tra le riserve di capitale del patrimonio netto e non sarà più oggetto di movimentazioni.

Il trattamento delle differenze negli esercizi successivi
Tenuto conto che per molti enti il 2017 rappresenta il secondo esercizio di redazione del bilancio consolidato, c’è da chiedersi come vada gestita l'elisione del valore della partecipazione con il patrimonio netto negli esercizi successivi al primo e l'eventuale differenza di consolidamento, in caso di utilizzo del criterio del costo.
Pertanto negli esercizi successivi le differenze scaturenti dalle variazioni di patrimonio netto delle società partecipanti al consolidato dovrebbero essere considerate nella voce «utili/perdite portate a nuovo» (ovvero riserve da risultati esercizi precedenti) in quanto assimilabili a utili/perdite relative alla controllante. Operativamente quindi si dovrebbe procedere così:
1) in sede di consolidamento in annualità successive al primo occorre in primo luogo sterilizzare eventuali rivalutazioni/svalutazioni operate sul valore delle partecipazioni iscritte nel bilancio della capogruppo, riportando il valore della partecipazione a quello risultante alla data di primo consolidamento e stornando le riserve indisponibili;
2) rilevare la differenza da consolidamento iniziale, facendo la medesima scrittura effettuata in sede di primo consolidamento e mantenere la differenza creatasi nell'annualità di riferimento (variazione patrimonio netto partecipata) nelle riserve in cui sono state allocate dalla società (riserve di utili o di capitale).

Il decreto RgS 29 agosto 2018

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