Fisco e contabilità

Assunzioni, aspettativa e fondo crediti dubbia esigibilità: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

VINCOLI ALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE
L'articolo 1, comma 228, della legge 208/2015 fa riferimento, per l'individuazione dei margini assunzionali, alla «spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente». La spesa sostenuta per la cessazione del dipendente conseguentemente costituisce il limite di spesa che l'ente deve rispettare. Non è previsto invece il divieto di assumere un profilo professionale diverso rispetto a quello cessato. Infatti, la norma intende porre un limite finanziario alle assunzioni derivanti dalle cessazioni dei vari rapporti di lavoro, limite rappresentato dalla spesa affrontata per i dipendenti non più in servizio. La norma è altresì indifferente alla categoria cui il dipendente che verrà assunto appartiene, sempre che l'assunzione sia contenuta nel limite di spesa che la cessazione dal servizio ha comportato.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 237/2018

DOPPIO LAVORO POSSIBILE SE IL DATORE CONCEDE L’ASPETTATIVA
Sulla compatibilità tra rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno presso un ente locale e il contemporaneo svolgimento di un incarico dirigenziale articolo 110 del Tuel (di un consorzio di servizi a cui partecipa l'ente) occorre ricordare il principio cardine, nell'ambito del rapporto d'impiego pubblico, dell'esclusività della prestazione lavorativa, con le sole eccezioni previste dall'articolo 53 del Dlgs 165/2001. Nella precedente formulazione dell'articolo 110 del Dlgs 267/2000, inoltre, non solo si ribadiva l'impossibilità della coesistenza di un contratto stipulato in base a questa disposizione in costanza di un altro rapporto con la pubblica amministrazione, ma ne derivava la risoluzione di diritto del preesistente rapporto di lavoro, residuando la possibilità per il dipendente di essere riassunto alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, subordinatamente alla vacanza del posto in organico. L'attuale disposizione, nel ribadire l'impianto di riferimento ora richiamato, ne mitiga gli effetti, facendo salva la possibilità di mantenimento del rapporto di lavoro in essere, a fronte della concessione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'aspettativa prevista dalla medesima disposizione, fermo il generale principio di divieto di cumulo.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 232/2018

OBBLIGHI DI COSTITUZIONE DEL FONDO CREDITO DI DUBBIA ESIBILITÀ
In fase di riaccertamento straordinario dei residui l'ente locale ha applicato la riduzione del 50%, con una soluzione che non può ritenersi corretta, posto che il legislatore non ha previsto alcuna riduzione percentuale del Fondo crediti di dubbia esigibilità, con l'effetto di sovrastimare l'entità del risultato di amministrazione. Infatti, l'accantonamento del Fcde a rendiconto (calcolato con il metodo ordinario) non può fruire – nemmeno per i residui di competenza - di un abbattimento fino alla misura percentuale indicata dal legislatore con espresso riferimento al bilancio di previsione. Lo stesso principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria fissa le modalità di determinazione del Fcde, richiedendo uno stanziamento (nel bilancio di previsione) o un accantonamento (nel rendiconto) minimo obbligatorio calcolato sull'andamento delle riscossioni negli esercizi pregressi.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - DELIBERAZIONE N. 240/2018

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