Fisco e contabilità

Paga l’Imu l’abitazione in comodato assegnata al coniuge separato

di Giuseppe Debenedetto

Il diritto di abitazione, previsto ai fini Imu per la casa coniugale assegnata a seguito di separazione, opera nei limiti delle quote di possesso degli ex coniugi e non si estende all'appartamento concesso in comodato.
Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale della Basilicata con la sentenza 11 settembre 2018 n. 422, accogliendo l'appello del Comune e confermando la legittimità del mancato rimborso dell’imposta nel 2012.

Una primizia
È una delle prime pronunce sul regime impositivo della casa coniugale assegnata ai separati, questione che durante l'applicazione dell'Ici è sempre stata oggetto di contrasti interpretativi.
Il ministero delle Finanze riteneva configurabile il diritto di abitazione nei confronti del coniuge separato convenzionalmente o per sentenza (circolari n. 151/E/1995 e n. 118/E/2000), tesi però non condivisa dalla giurisprudenza di legittimità che dichiarava l'impossibilità di ampliare la categoria dei diritti reali tassativamente indicati dalla legge (Cassazione n. 4016/1992, n. 10797/1998, n. 18476/2005 e n. 6192/2007). Alla fine del 2007 interviene il legislatore che estende i benefici ICI per l'abitazione principale ai coniugi separati non assegnatari della casa coniugale (legge n. 244/2007), che dopo il Dl 93/2008 usufruiscono dell'esonero totale dall'imposta.

Il decreto SalvaItalia
Arriviamo così alla fine del 2011 con il decreto «Salva-Italia» (Dl 201/2011), che istituisce l'Imu reintroducendo l'imposizione sulle abitazioni principali (sia pure con regime agevolato) cui vengono assimilate anche le case dei coniugi separati non assegnatari.
Il coniuge separato assegnatario (non proprietario) non è invece tenuto a pagare l'imposta dal momento che non vanta sull'immobile alcun diritto di proprietà o altro diritto reale.
La svolta si ha con il Dl 16/2012, che in sede di conversione in legge stabilisce che l'assegnazione della casa coniugale disposta in seguito a separazione o divorzio «si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione» (articolo 4, comma 12-quinquies). La norma tende a neutralizzare l'orientamento della Cassazione, ma sembra avere una portata così ampia (applicabile «in ogni caso») da far scattare il diritto di abitazione a prescindere dall'effettivo possesso dell'immobile, come nel caso di utilizzo in comodato.
Il ministero dell'Economia e delle Finanze, infatti, ha ritenuto possibile estendere il diritto di abitazione per il coniuge assegnatario anche nel caso in cui l'immobile sia concesso in comodato (risoluzione n. 5/2013). Posizione però non condivisa dall'Ifel, secondo cui il diritto di abitazione opera solo nei limiti delle quote di possesso degli ex coniugi, non quando il possesso sia di terzi, come per i comodati o le locazioni (Nota Ifel 10 maggio 2013).

La Ctr Basilicata
La sentenza della CTR Basilicata n. 422/2018 aderisce alla tesi dell'Ifel, ritenendo che l'espressione «in ogni caso» sia riferita a tutte le possibili figure di diritti reali, quali usufrutto, uso, enfiteusi, superficie, eccetera, di cui siano stati titolari i coniugi sull'immobile adibito a casa coniugale e poi assegnato ad uno solo di essi in sede di separazione.
La Ctr Basilicata esclude pertanto che la norma abbia introdotto un'agevolazione a favore del coniuge assegnatario nell'ipotesi di attribuzione del bene detenuto in comodato, non ravvisandosi alcun motivo di esonerare il proprietario comodante che prima della separazione era invece tenuto al pagamento dell'Imu.
La sentenza è condivisibile e in linea con la disciplina del tributo. Peraltro il principio affermato può ritenersi tuttora valido, anche se dal 2014 è stata introdotta la non debenza dell'Imu per l'ex casa coniugale (legge 147/2013), dal momento che la norma del Dl 16/2012 non è stata mai abrogata.

La sentenza della Ctr Basilicata n. 422/2018

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