Fisco e contabilità

Obbligo di bollo sui contratti Mepa, necessaria una rettifica dell’Entrate

di Matteo Didonè e Alessandro Garzon

Ha suscitato stupore e perplessità la risposta data direzione regionale Lombardia dell'Agenzia delle Entrate all’interpello del 13 settembre 2018 n. 976-571, sull'obbligo di applicazione del bollo sui numerosissimi contratti che ogni giorno vengono stipulati con le pubbliche amministrazioni attraverso il Mepa, il portale elettronico delle Pa. In effetti l'analisi dell'Agenzia trae le mosse da un interpello di una università che dava per scontata l'applicazione del bollo, in conformità alle conclusioni raggiunte dalla risoluzione 96 del 2013. E così, l'Agenzia delle Entrate ha concentrato la propria attenzione (non sulla debenza, o meno, dell'imposta ma) sulle concrete modalità applicative del tributo, senza tuttavia considerare che lo scenario normativo è nel frattempo cambiato ad opera del nuovo codice dei contratti pubblici, il Dlg 50/2016.

Le motivazioni dell’Agenzia
In effetti, la risoluzione ministeriare 96/13 aveva concluso per l'assoggettamento a Bollo dei contratti stipulati tramite Mepa sulla base di un duplice ordine di motivazioni:
i) il fatto che – ai sensi dell'articolo 328 del Dpr 207/2010 – il contratto tramite Mepa fosse «stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta ed accettazione firmati digitalmente da fornitore e dalla stazione appaltante»;
ii) l'attivazione, nel contesto del Mepa, di una “particolare procedura”, che sembrava sfuggire all'alternativa tra contratto stipulato in via simultanea e contratto stipulato per corrispondenza.

L’innesto delle nuove regole
Sul primo punto, va segnalato che la risoluzione ministeriale 96/13 muoveva da un assunto inesatto, l'equiparazione tra scrittura privata e atto contestualmente sottoscritto dalle parti interessate, mentre è vero che un contratto viene stipulato per scrittura privata anche quando la sua sottoscrizione si realizza attraverso lo scambio – per corrispondenza – di due scritture unilaterali. A scanso di equivoci, resta comunque il fatto che lo stesso articolo 328 del Dpr 207/2010 è stato abrogato ad opera dell'articolo 217, comma 1, lettera u), n. 2, del Dlgs 50/2016, con decorrenza dal 19 aprile 2016.
Sul secondo punto va invece ribadito che, al di là dei tecnicismi informatici, i contratti pubblici conclusi attraverso il Mepa vengono effettivamente stipulati mediante corrispondenza, consistente in un apposito scambio di lettere (o email, che dir si voglia); in effetti, ciò che caratterizza il contratto a mezzo corrispondenza è proprio la mancanza, nell'uno o nell'altro documento scambiato, della firma contestuale dei contraenti. Di per sé evidente, il punto ha trovato definitiva ed ufficiale conferma a livello normativo, ad opera dell'articolo 32, comma 14, Dlgs 50/2016, secondo cui il contratto pubblico è stipulato «in caso di procedura negoziata, ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza … consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi ». La stipulazione a mezzo corrispondenza rende applicabile il bollo solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 24 della tariffa, parte seconda, allegata al Dpr 642/1972.

Necessaria una rettifica
A questo punto, una complessiva riconsiderazione del tema, volta a limitare il ricorso alle modalità applicative fissate dalla risposta all'interpello dell'università alla sola (ed infrequente) ipotesi del caso d'uso, risulta quanto mai opportuna. Del resto, precedenti positivi non mancano: nel corso del 2017 l'Agenzia ha affrontato il caso di una città capoluogo di regione che ha attivato un proprio portale elettronico attraverso il quale transitano tutte le fasi della procedura di acquisto (richiesta di offerta, ricezione della stessa, individuazione dell'offerta migliore), ad eccezione dell'ultima, quella dell'affidamento di una fornitura, la quale avviene al di fuori del portale, attraverso una apposita lettera sottoscritta dal responsabile dell'ufficio e contente l'ordine di acquisto, poi inviato via Pec al destinatario. Nell'occasione, l'Agenzia ha concluso per la sussistenza di un contratto sottoscritto per corrispondenza, e dunque da assoggettare a bollo solo in caso d'uso. Data la sostanziale equivalenza tra questa procedura e quella prevista dal Mepa, all'Agenzia non resterebbe che proseguire su questa strada.

La risposta della Dre Lombardia all’interpello n. 956-571/2018

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