Fisco e contabilità

Sui rifiuti i Comuni dovranno scegliere tra tassa e tariffa

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Sono sempre di più le amministrazioni comunali che, anche sulla spinta di diverse previsioni normative regionali, stanno valutando il passaggio dalla tassa sui rifiuti alla tariffa corrispettiva (o puntuale). Passaggio che deve comunque essere valutato con attenzione, sia in merito all'effettiva sussistenza del presupposto di legge per l'adozione della tariffa corrispettiva, vale a dire aver realizzato sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (comma 668, legge 147/2013) e sia in relazione alle implicazioni operative e normative che questa transizione comporta. Non ultima la questione dell'applicazione dell'Iva, strettamente connessa con quella dell'individuazione della natura giuridica del prelievo, che, alla luce della recente sentenza della Corte di cassazione n. 16332/2018, pur se espressa in materia di Tia2, sembrerebbe risolta in senso positivo. Anche se resta più di qualche dubbio sull'effettiva natura non tributaria del prelievo, alla luce dei principi ricavabili dalla precedente giurisprudenza in materia, tenuto conto del carattere di obbligatorietà del prelievo e delle numerose componenti presuntive e ben poco «puntuali» presenti nel sistema di misurazione dei rifiuti delineato dal Dm 20/04/2017 e nella struttura tariffaria che ne può conseguire. Con il rischio che, in presenza di una scarsa corrispettività del modello tariffario impiantato, i giudici possano sancire in realtà il carattere tributario del prelievo.

La conferma della Tari
Per gli enti che non possono o non vogliano adottare la tariffa corrispettiva, occorre comunque tenere conto di diverse questioni che incidono nella predisposizione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per il 2019.
In primo luogo, particolare attenzione dovrà essere posta sui piani finanziari, normalmente di competenza delle autorità regionali di ambito, pur se con il necessario intervento del Comune. A questo proposito va considerato il recente orientamento della giurisprudenza amministrativa che evidenzia l'importanza del rispetto del contenuto previsto per il piano dal Dpr 158/1999, e in particolare gli aspetti e le motivazioni riguardanti la variazione dei costi da un esercizio all'altro (Tar Lecce, sentenza n. 869/2018). In materia di piani finanziari e di tariffe tutta da verificare è poi la nuova competenza assegnata dalla legge di bilancio 2018 all'autorità statale (Arera), che si sovrappone a quella delle autorità regionali e dei comuni.

I fabbisogni standard
A partire dal 2019 entrerà a pieno regime l'obbligo di avvalersi nella determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti anche delle risultanze dei fabbisogni standard. Dopo che il 2018 è stato un anno di transizione, in attesa della piena applicazione della norma, come hanno ritenuto le linee guida ministeriali del 08/02/2018, per il 2019 i Comuni dovranno evidenziare nel percorso di definizione dei costi come hanno tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard. Fabbisogni da determinarsi secondo le regole contenute nelle predette linee guida e non facendo riferimento a quelli disponibili nel sito «opencivitas». Come già chiarito dal Ministero, tuttavia, non sussiste l'obbligo di allinearsi alle risultanze dei fabbisogni, in quanto i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.

La deroga ai coefficienti
Nel 2019 termina altresì la possibilità di derogare ai limiti massimi e minimi dei coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dalle tabelle allegate al Dpr 158/1999, con l'obbligo, per gli enti che si sono avvalsi della deroga, di rientrare nella definizione delle tariffe all'interno dei limiti di legge. Con possibili variazioni delle tariffe anche significative per alcune categorie di utenze specie non domestiche, considerando che le deroghe ai limiti dei coefficienti sono state sovente adottate dai comuni per ridurre l'impatto tariffario gravante su alcune tipologie di attività economiche caratterizzate però da un'elevata produttività di rifiuti. Allo stato attuale il percorso di rientro non potrà essere graduale, salvo che l'ente non sia nelle condizioni di avvalersi della deroga ai limiti del Dpr 158/1999 già contemplata dalle linee guida Tares, rese disponibili nel sito del ministero dell'Economia e delle finanze, a condizione però che dimostri, in base ad una specifica e rigorosa indagine, l'esistenza di circostanze particolari e riferite ad una specifica situazione locale e produttiva.
Un'altra possibilità per sottrarsi alla rigidità dei coefficienti contenuti nel Dpr 158/1999 è quella di determinare le tariffe del tributo con il criterio alternativo previsto dal comma 652 dell'articolo 1 della legge 147/2013, il quale però presuppone un complesso lavoro di studio da parte degli enti volto ad individuare, per la specifica situazione territoriale, dei coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti per le diverse tipologie di utenze.

Le superfici tassabili
Anche per il 2019, con tutta probabilità, le superfici tassabili resteranno per tutte le aree ed i locali quelle calpestabili. Ciò in quanto l'applicabilità della superficie catastale (80%) è subordinata al completamento del lavoro di allineamento tra i dati catastali e quelli toponomastici, operazione che non sembra in rapida dirittura d'arrivo. La norma del comma 645 dell'articolo 1 della legge 147/2013 stabilisce infatti che le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano saranno soggette al tributo in base alla superficie catastale solo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla emanazione di apposito decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto completa attuazione delle disposizioni. Resta comunque ferma la possibilità di utilizzare la superficie catastale nell'attività di accertamento.
Non si rilevano modifiche, almeno per il momento, per quanto concerne l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, stante la mancata emanazione dell'annunciato decreto statale contenente i nuovi criteri di assimilazione che dovranno prendere il posto di quelli definiti dalla deliberazione interministeriale del 27/07/1984.

(*) Vice presidente e docente Anutel

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