Fisco e contabilità

La diffida del prefetto accorcia i termini per il deposito della relazione dei revisori

di Vincenza Giannotti

Le disposizioni del testo unico degli enti locali obbligano l'organo di revisione contabile al deposito della relazione sul conto consuntivo almeno venti giorni prima della seduta del consiglio comunale. Il mancato rispetto di questo termine è, però, giustificato dalla particolare urgenza del caso in cui il Prefetto abbia diffidato a provvedere entro un altro termine. Ha deciso così il Tribunale amministrativo della Campania, con la sentenza n. 5583/2018.

Il caso
I consiglieri comunali hanno impugnato la deliberazione di consiglio che aveva a oggetto l'approvazione del conto consuntivo, per il deposito in ritardo della relazione dell'organo di revisione contabile. Si tratterebbe, a dire dei ricorrenti, della violazione del rispetto dei termini previsti dall'articolo 227 del Tuel in quanto non sarebbe stato rispettato il termine di venti giorni prima della sessione consiliare. In particolare la relazione sarebbe stata depositata il 22 maggio a fronte della convocazione del consiglio comunale il 28.

Le motivazioni del Tar
Il collegio amministrativo giudica il ricorso infondato per almeno due motivi rilevanti.
Il primo motivo discende dalle indicazioni contenute nello statuto comunale secondo cui «La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza». Nel caso di specie il termine statutario risulterebbe rispettato per aver avuto i ricorrenti il parere dei revisori dei conti sei giorni prima dell'adunanza del consiglio comunale.
Il secondo motivo parte dalle disposizioni legislative che prevedono all'ultimo periodo dell'articolo 227 del Tuel che «La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento». Nel caso di specie, tuttavia, il Prefetto aveva diffidato l'amministrazione ad approvare il rendiconto entro il 28 maggio 2018; scaduto infruttuosamente quel termine, il consiglio comunale sarebbe stato sciolto dal Prefetto, secondo quanto stabilito dall'articolo 141 del Tuel. Questa circostanza avrebbe reso impossibile il deposito nei termini previsti della relazione impossibile, di qui la giustificazione dello stato di particolare urgenza nel provvedere causata da una situazione, comunque, non imputabile al Comune. Secondo il collegio amministrativo, lo scioglimento del consiglio comunale, rientra tra le ipotesi di particolare urgenza previste dallo stesso statuto comunale.

La sentenza del Tar Campania n. 5583/2018

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