Fisco e contabilità

Assunzioni, salario accessorio e tetti di spesa: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

ASSUNZIONI DI PERSONALE
Un ente locale può procedere a un'ulteriore assunzione a tempo indeterminato recuperando gli spazi assunzionali utilizzati a suo tempo per il reclutamento del dipendente dimissionario e quindi scorrere nuovamente la graduatoria degli idonei, considerando non perfezionato il rapporto di lavoro con il dipendente dimissionario. Una soluzione diversa vedrebbe realizzarsi una serie di conseguenze contrastanti con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In altri termini, l'ente si troverebbe nella condizione di non poter contare sul lavoro di un dipendente nonostante lo svolgimento di una procedura concorsuale a ciò destinata (rispettosa del quadro normativo vigente).
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA - PARERE N. 62/2018

RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
Sia le risorse del bilancio imputate al fondo quanto le risorse direttamente stanziate in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali, essendo destinate a incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale, in ragione del concreto utilizzo delle risorse stesse, debbono soggiacere ai limiti di spesa vigenti. Ciò in quanto l'espressione «ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale» (riproposta nel comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017) indica la precisa volontà di ricomprendere nella fattispecie normativa ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l'origine o la provenienza delle risorse a tal fine impiegate.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA - PARERE N. 61/2018

VINCOLI DI SPESA DI PERSONALE ED ESCLUSIONI
Possono essere esclusi dal limite di finanza pubblica posto alle spese complessive per il personale degli enti locali (articolo 1, commi 557 e seguenti della legge 296/2006) e alle spese per contratti di lavoro flessibili (articolo 9, comma 28, della legge 78/2010), oltre alle fattispecie indicate espressamente dalla legge, anche quelle interamente gravanti su fondi dell'Unione europea o coperte da trasferimenti di soggetti privati. Inoltre, sulla base dei più recenti approdi nomofilattici, risulta possibile, anche ai fini del rispetto del limite posto alla spesa complessiva per il personale, escludere le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l'ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale). Nel caso di specie, in particolare, l'assunzione di personale a tempo determinato e/o con contratti di lavoro occasionale era finalizzata ad assicurare l'apertura di uno sportello di informazione turistica e di un museo mediante copertura della spesa con il contributo dell'ente parco, i proventi dei biglietti delle visite e sponsorizzazioni private.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE N. 116/2018

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