Fisco e contabilità

Sblocco avanzi/2: Agli enti tocca ora adeguare gli strumenti di programmazione già adottati

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Sblocco immediato degli avanzi di amministrazione nel 2018. Con la circolare n. 25/2018, la Ragioneria generale dello Stato chiude la partita dello sblocco degli avanzi di amministrazione per gli investimenti, grazie alle risorse individuate in sede di conversione del decreto Milleproroghe. L'articolo 13 del decreto legge 91/2018 prevede, infatti, il differimento al 2020 dell'efficacia delle convenzioni del bando periferie, liberando 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 per l'anno 2019, 350 per l'anno 2020 e 220 per l'anno 2021.

Le pronunce della Consulta
Il provvedimento era atteso da tempo, a seguito delle pronunce della Corte costituzione nn. 247/2017 e 101/2018. In sostanza i giudici hanno affermato che «l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza» e «non può essere oggetto di prelievo forzoso» attraverso i vincoli del pareggio di bilancio. La Corte ha precisato, inoltre, che «l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali». Questi orientamenti interpretativi hanno confermato l'illegittimità del comma 466 dell'articolo 1 della legge 232/2016, nella parte in cui stabilisce che dal 2020 «tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali» e, cioè, che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio, le spese vincolate nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza; la precisazione, a giudizio della Corte, è incompatibile con l'interpretazione adeguatrice seguita nella sentenza n. 247 del 2017. Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 (paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio scorso) gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

L’adeguamento degli strumenti
Gli enti in avanzo, per tener conto di questa importante novità, si trovano a dover variare gli strumenti di programmazione già adottati per l'anno in corso (documento unico di programmazione, programma opere pubbliche, bilancio di previsione). Le amministrazioni che avevano già applicato l’avanzo di amministrazione nel rispetto del proprio obiettivo di finanza pubblica, conseguiranno un saldo finanziario positivo in eccesso (overshooting), con preclusione della possibilità di beneficiare del sistema premiante previsto dalla norma. Gli enti che, invece, avevano l’avanzo inutilizzato, possono applicarlo al bilancio di previsione 2018, al fine di finanziare nuovi investimenti, dopo aver comunque adeguato gli strumenti programmatori. Sono questi ultimi dunque i soggetti privilegiati dalla novità, che hanno però la sfida di avviare entro l'anno in corso le nuove spese di investimento e di renderle esigibili o di riuscire ad accantonare il fondo pluriennale vincolato di spesa.

La circolare della RgS n. 25/2018

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