Fisco e contabilità

Dallo sblocco degli avanzi boomerang sugli enti che hanno utilizzato i «patti di solidarietà»

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Luci e ombre dallo sblocco degli avanzi di amministrazione. Il via libera all'utilizzo nel 2018 dei risultati di bilancio per il finanziamento degli investimenti (non per spesa corrente) penalizza gli enti che, avendo ricevuto nei mesi scorsi spazi nazionali o regionali, saranno costretti a peggiorare il proprio saldo finanziario nei prossimi anni. La novità, resa di fatto operativa con la circolare n. 25/2018 della Ragioneria generale dello Stato (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa di ieri), mostra infatti alcune criticità. Il provvedimento, se da un lato sblocca gli investimenti degli enti impossibilitati a utilizzare i propri avanzi, dall'altro impone di riflettere sugli effetti che si producono, in termini di rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel caso in cui gli spazi finanziari siano già stati acquisiti nell'ambito delle intese nazionali o regionali. Alle amministrazioni che lo scorso mese di luglio hanno ricevuto spazi finanziari dal ministero dell'Economia e delle finanze, è infatti riconosciuta nel biennio successivo, una variazione con effetti peggiorativi (minore capacità di spesa) sul conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.

Sanzioni
Non ci sono effetti, invece, rispetto alla sanzione per cui, in caso di mancato utilizzo, gli spazi non utilizzati sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per lo stesso importo, mentre il loro impiego per una quota inferiore al 90 per cento, inibisce la richiesta di ulteriori spazi finanziari di competenza nel 2020 (esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione).

Overshooting
Gli enti che, invece, senza accedere ai patti di solidarietà nazionale o regionale, hanno applicato l'avanzo di amministrazione nel rispetto del proprio saldo di finanza pubblica, registreranno saldi positivi. Difficilmente questo overshooting potrà essere eliminato in questa ultima parte dell'anno.

Sistema premiale
Non si produce invece alcun effetto sul sistema premiale, poichè l'articolo 13 del Dl 91/2018 ha cancellato la disciplina delcomma 479 dell'articolo 1 della legge 232/2016. Quindi non ci sarà nessuna perdita di chances, in termini di assunzioni, per gli enti che hanno applicato l'avanzo di amministrazione nel rispetto dei propri saldi di finanza pubblica o nell'ambito delle intese nazionali o regionali. La premialità cancellata dal decreto Milleproroghe prevedeva la possibilità di innalzamento del turnover di personale per i comuni che avessero lasciato spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali.

Enti in disavanzo
Il tema sollevato dal provvedimento in questione lascia poi il dubbio sulla possibilità per gli enti in disavanzo di applicare quote vincolate o accantonate dell'avanzo di amministrazione. Nel caso in cui tale possibilità fosse preclusa, si rischierebbe infatti di vanificare gli effetti positivi, in termini di crescita degli investimenti, auspicati con la manovra.
Infine, poichè la modifica in questione riguarda le entrate finali, e non le spese finali, nessuna variazione rispetto al passato per gli enti in disavanzo che hanno applicato la quota di disavanzo al bilancio di previsione 2018. La voce, iscritta fra le spese, pertanto continua a non rilevare ai fini della determinazione delle spese finali.

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