Fisco e contabilità

Corsa di giunta e consiglio per usare gli avanzi «sbloccati»

Corsa contro il tempo per applicare gli avanzi di amministrazione al preventivo 2018. Dopo il via libera concesso con la circolare Mef 25/2018, gli enti locali possono applicare il risultato di amministrazione per il finanziamento degli investimenti, conteggiandolo tra le entrate finali rilevanti per il pareggio di bilancio. Per rendere effettiva la crescita degli investimenti occorre però che responsabili degli uffici tecnici e di ragioneria si attivino subito con la modifica degli strumenti di programmazione (Dup, bilancio e piano delle opere) e con l’avvio delle fasi gestionali della spesa, per arrivare al perfezionamento delle obbligazioni giuridiche entro l’anno oppure all’accantonamento delle risorse all’Fpv nei casi previsti dai principi.

Per i nuovi investimenti sopra i 100mila euro è necessario variare, con atto di consiglio e parere dei revisori, l’elenco annuale e il programma triennale dei lavori pubblici, e procedere, per l’efficacia degli atti, all’osservanza delle norme in materia di pubblicità. Anche preventivo 2018-2020 deve essere variato, ma qui le competenze si intrecciano a seconda della tipologia di avanzo che si utilizza. L’articolo 175, comma 2 del Tuel, nel sancire il principio della competenza del consiglio sulle variazioni di bilancio, demanda però a giunta e dirigenti particolari fattispecie di atti, nominalmente individuati. Mentre spetta al consiglio, previo parere dei revisori, l’applicazione delle quote di avanzo di amministrazione libero o destinato, è competenza del dirigente la variazione per l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da stanziamenti dell’esercizio precedente, in termini di competenza e di cassa. In questo caso non occorre il parere dei revisori. È di giunta, in ogni caso, la competenza per l’aggiornamento delle previsioni di cassa, il cui saldo finale non può diventare mai negativo. Alle variazioni non occorre allegare il prospetto del pareggio, ma serve la comunicazione al tesoriere.

L’attivazione delle procedure di affidamento entro il 31 dicembre consente di creare il fondo pluriennale vincolato, per finanziare gli stati di avanzamento dei lavori imputati alle annualità successive, secondo il cronoprogramma della spesa. Anche gli impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputati secondo esigibilità, anche se relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale al di fuori della progettazione, consentono l’accantonamento fra le uscite dell’Fpv 2018. L’intreccio degli atti di programmazione richiede inoltre di tener conto degli effetti delle variazioni sulle annualità successive (2019/21 in corso di costruzione).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©