Fisco e contabilità

Così la variazione di bilancio per lo sblocco parziale 2018 - Le istruzioni dell’Ifel

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

L’attuale disciplina dei patti di solidarietà orizzontali sarà modificata dalle novità introdotte dalla circolare Economia n. 25/2018. A tornare su uno dei problemi derivanti dello sblocco degli avanzi di amministrazione è l’Anci/Ifel, con una nota di lettura pubblicata nei giorni scorsi nella quale si dichiara che andranno certamente regolati con modifiche legislative gli effetti delle acquisizioni/cessioni di spazi orizzontali, che nel nuovo contesto non potranno dar luogo alle «restituzioni» pluriennali previste dalla attuale normativa.

La svolta
La svolta, dopo le sentenze della Corte Costituzionale n. 247/ 2017 e n. 101/ 2018, già nell'esercizio finanziario 2018 consente la realizzazione di investimenti finanziati con l'applicazione al bilancio di previsione dei risultati di amministrazione, assicurando la copertura necessaria al rispetto del saldo di finanza pubblica con l'entrata rappresentata dallo stesso avanzo.
La manovra in questione cancella l'irrilevanza degli avanzi (soltanto se destinati a investimenti e limitatamente al 2018) ai fini delle entrate di saldo di competenza, ed elimina un vincolo di notevole impatto, anche se quantitativamente limitato poiché si interviene nella seconda parte dell'anno.
Lo sblocco degli avanzi riguarda anche gli enti che hanno beneficiato di spazi aggiuntivi assicurati dai patti orizzontali o verticali vigenti e che, successivamente, finanziano ulteriori investimenti con risorse derivanti dai propri risultati di amministrazione. Anche gli enti che a suo tempo hanno ceduto spazi finanziari possono adesso impiegare i propri avanzi per spese di investimento oltre la misura preventivata al momento della cessione.

Necessaria una variazione di bilancio
La novità, per la quale occorrerà variare il bilancio 2018-20, impatta in un contesto necessariamente pluriennale, in quanto l'impegno 2018 può determinare l'alimentazione del fondo pluriennale vincolato alle condizioni stabilite dal principio applicato della contabilità finanziaria. La novità dovrà dunque essere ragionevolmente considerata anche nella definizione dei piani di investimento in fase di formazione delle previsioni 2019-21.
È auspicabile, comunque, sottolinea Ifel, che nel quadro della legge di bilancio per il 2019 sia finalmente assicurata con certezza la piena libertà di impiego degli avanzi di amministrazione, nel contesto già sufficientemente vincolante delle leggi sulla contabilità riformata.
Riguardo alla «sospensione» del bando periferie, la nota Ifel chiarisce che, al momento attuale, la problematica non trova alcuna soluzione strutturale con i maggiori margini offerti agli enti locali nell'utilizzo deì propri avanzi.
A fare chiarezza sulle novità, infine, sono giunte anche le precisazioni della Ragioneria generale dello Stato, che chiariscono che lo sblocco riguarda l' utilizzo di avanzo aggiuntivo rispetto a quello già utilizzato o da utilizzare a seguito di eventuale acquisizione di spazi finanziari per investimenti finanziati da avanzo, attraverso la partecipazione nel 2018 ai patti di solidarietà nazionali e alle intese regionali.
Il prospetto MONIT/18, allegato al Dm 23 luglio 2018 n. 182944, concernente il monitoraggio semestrale del saldo di finanza pubblica 2018, di conseguenza è stato aggiornato con l'introduzione della voce AA) Avanzo di amministrazione per investimenti, nella Sezione 1 del prospetto. Tale voce sarà resa editabile nel prospetto MONIT/18 relativo al secondo semestre presente, a partire dal 1° gennaio 2019.

Il vincolo
Unico vincolo è che l’avanzo di amministrazione dev’essere utilizzato solo per finanziare investimenti (sia diretti, sia indiretti, quindi anche trasferimenti finalizzati a far realizzare investimenti ad altri enti pubblici o privati).
Non sono sbloccati dunque gli utilizzi dell'avanzo per la parte corrente del bilancio.Le novità introdotte non producono invece alcun effetto sul sistema premiale, poichè l'articolo 13 del Dl 91/2018 ha cancellato il comma 479, articolo 1, della legge 232/16. Quindi non ci sarà nessuna perdita di chances, in termini di assunzioni, per gli enti che hanno applicato l'avanzo di amministrazione nel rispetto dei propri saldi di finanza pubblica o nell'ambito delle intese nazionali o regionali. La premialità cancellata dal decreto Milleproroghe prevedeva la possibilità di innalzamento del turnover di personale per i Comuni che avessero lasciato spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali.

La nota Anci-Ifel

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