Fisco e contabilità

Vietato al revisore il terzo incarico nello stesso Comune anche con il nuovo sistema di estrazione

di Vincenzo Giannotti

L'articolo 235, comma 1, del Tuel vieta al revisore dei conti la possibilità di svolgere nello stesso Comune più di due incarichi, anche se il terzo incarico sia stato ottenuto mediante il nuovo sistema di estrazione a sorte dei candidati mentre gli altri due incarichi siano lontani nel tempo, essendo la norma volta a garantire il ricambio dei soggetti in aderenza ai principi di trasparenza e buon andamento, sanciti dall'articolo 97 della Costituzione. A questa conclusione è giunto il Tar per la Puglia, nella sentenza n. 1273/2018, a nulla rilevando le rimostranze del revisore estromesso circa il superamento del vincolo a fronte della causale estrazione effettuata dalla Prefettura e del decorso di un considerevole lasso di tempo rispetto ai precedenti incarichi ricevuti.

La vicenda
Un revisore dei conti è stato sorteggiato dalla Prefettura ma in un Comune nel quale lo stesso, nella sua vita lavorativa, aveva già svolto due altri precedenti incarichi conferiti in via fiduciaria su nomina del consiglio comunale. Il dirigente comunale, tuttavia, tenuto conto del vincolo previsto dall'articolo 235 del Tuel secondo cui «… i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale», ha dapprima decretato e poi ribadito l'inconferibilità dell'incarico, ritenendo sussistente una preclusione assoluta all'attribuzione di un terzo incarico. Il revisore estromesso ha impugnato il provvedimento dirigenziale, adducendo una diversa interpretazione del quadro normativo di riferimento, fondata sulla valorizzazione dei principi costituzionali di proporzionalità e di ragionevolezza, evidenziando un diverso orientamento giurisprudenziale che vieta il terzo incarico esclusivamente qualora consecutivo. In particolare, nel caso di specie, il divieto sarebbe inapplicabile, essendo trascorso un arco temporale di 12 anni, tra i primi due mandati e il terzo essendo inoltre l'ultimo incarico avvenuto mediante sorteggio.

Le indicazioni del collegio amministrativo
I giudici amministrativi pugliesi valorizzano il più recente orientamento giurisprudenziale (tra i tanti Consiglio di Stato, sentenza n. 5796/2014) secondo il quale la motivazione va ricercata nell'esigenza di favorire e garantire il ricambio dei soggetti chiamati a svolgere le delicate funzioni attribuite all'organo di revisione contabile, in aderenza ai principi di trasparenza e buon andamento predicato dall'articolo 97 della Costituzione. La precedenza giurisprudenza, invece, aveva sostenuto, con un'interpretazione letterale restrittiva del comma 1 dell'articolo 235 del Dlgs 267/2000, un'inammissibile e irrazionale forma di ineleggibilità a carattere perpetuo che inciderebbe sulla stessa sfera lavorativa dei soggetti interessati allo svolgimento dell'incarico, tanto più che la limitazione riguarda soltanto gli incarichi svolti presso lo stesso ente.
In conclusione il collegio amministrativo conferma il nuovo orientamento giurisprudenziale per cui i componenti dell'organo di revisione contabile non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale; ciò a salvaguardia di un principio di rotazione, certamente in grado di contemperare tutte le esigenze in gioco.

La sentenza del Tar per la Puglia n. 1273/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©