Fisco e contabilità

La Cassazione ribadisce la giurisdizione tributaria sulla Tia

diDomenico Occagna (*) - Rubrica a cura di Anutel

La sesta sezione della Corte di cassazione, con le ordinanze gemelle n. 24637 e 24638 del 5 ottobre, ha ribadito il principio secondo cui «spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale disciplinata dall'art. 49 del d. lgs. n. 22 del 1997 (cosiddetta TIA 1), in quanto, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2009 e con l'ordinanza n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal d. lgs. 15 novembre 1993 n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo (Cass. Sez. unite nn. 14903 del 2010, 25929 del 2011 e 9600 del 2012); avendo quindi ancora le Sezioni Unite di questa Corte, sulla riaffermata natura tributaria della cosiddetta TIA 1, di conseguenza escluso l'assoggettabilità ad IVA del relativo costo fatturato del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (Cass. 15 marzo 2016 n. 5078)».

Le incertezze
Nonostante l'affermata natura tributaria della tariffa, margini di incertezza in ordine alla giurisdizione tributaria sussistevano a causa dell'articolo 14, comma 33, del Dl 78/2010, in virtù del quale «Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria». Tale incertezza ha dato luogo a decisioni di merito contrastanti.
I collegi che hanno affermato la giurisdizione ordinaria hanno valorizzato la circostanza che la norma succitata (entrata in vigore il 31 maggio 2010) avesse espressamente devoluto al giudice ordinario le controversie in materia di Tia, potendosi così prescindere da ogni valutazione in merito alla natura tributaria o non tributaria della stessa. I collegi che hanno affermato la giurisdizione tributaria hanno valorizzato la circostanza che la norma facesse espresso riferimento alla tariffa di cui all'articolo 238 del Dlgs 152/2006 (TIA2), laddove le controversie in atto avrebbero riguardato la tariffa di cui all'articolo 49 del Dlgs 22/1997 (TIA1). Quest'ultima tesi appariva però incompatibile con la lettera dell'articolo 238, comma 1, ultimo periodo, del Dlgs 152/2006, il quale disponeva che la TIA1 era «soppressa dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 11».

Le indicazioni delle Sezioni unite
Sulla questione le Sezioni unite della Corte di cassazione si erano già pronunciate con le ordinanze nn. 23114/2015 e 26268/2016, affermando che la TIA1, «nonostante la soppressione disposta dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 1, resta tuttavia in vigore, secondo quanto disposto dal successivo comma 11, fino all'emanazione del regolamento, previsto dal comma 6, che dovrà disciplinare i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa». Le relative controversie continuavano a spettare alla giurisdizione tributaria «in quanto, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2009 e con l'ordinanza n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo». Anche queste conclusioni non apparivano del tutto appaganti, a fronte della formulazione letterale dell'invocato comma 11 dell'articolo 238 del Dlgs 152/2006, la quale contemplava la persistente applicabilità delle sole disposizioni regolamentari.
L'evoluzione della normativa è stata oggetto di un successivo approfondimento da parte della III sezione che, con l'ordinanza n. 16332/2018, ha evidenziato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2-quater, del Dl 208/2008, laddove il regolamento ministeriale non fosse stato adottato entro il 30 giugno 2010, i Comuni avrebbero potuto liberamente adottare la TIA2. Successivamente a tale ultimo termine la questione della natura della TIA «si sposta dal piano del diritto a quello del fatto: se il Comune ha in concreto attuato la Tariffa integrata ambientale con proprio regolamento (...) si sarà in presenza di una TIA2 e si applicherà la relativa disciplina (natura non tributaria della tariffa, come disegnata dall'art. 238 del d.lgs n. 152/2006, secondo l'interpretazione della stessa fornita dall'art. 14, comma 33, d.l. n. 78/2010, e conseguente sua assoggettabilità ad IVA)».
Da ultimo, la sezione VI, con le ordinanze del 5 ottobre citate, ha ritenuto di potersi conformare alle precedenti ordinanze delle Sezioni Unite nn. 23114/15 e 26268/16, senza necessità di alcun ulteriore approfondimento della questione.

(*) Avvocato presso Comune di Civitavecchia (Rm) - Docente Anutel

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