Fisco e contabilità

Personale, graduatorie, bilancio, incentivi e partecipate: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

PERSONALE E ASSUNZIONI
Nel caso di mobilità in uscita di personale, appartenente alle categorie protette, verso un ente sottoposto a limitazioni, è possibile assumere altro personale, parimenti appartenente alle categorie protette, nei limiti della quota d'obbligo. Quando, invece, dopo la mobilità, nell'ente di partenza risulta già coperta la quota d'obbligo prevista dalla legge in favore delle categorie protette, valgono le consuete norme previste in tema di assunzioni e contenimento della spesa del personale.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE N. 131/2018

SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE
Presupposto imprescindibile ai fini del corretto utilizzo dello strumento dello scorrimento della graduatoria, che sia dell'ente stesso che deve procedere all'assunzione o di altra amministrazione, è che la graduatoria medesima sia stata originata da un concorso pubblico e che sia ancora efficace. Nel caso sottoposto si tratta della graduatoria di un'Ipag che, essendo un ente che, in virtù dell'articolo 18, comma 2-bis, del Dl 112/2008, non è soggetto ai limiti e vincoli normativi alla spesa di personale non ha fruito della proroga della graduatoria al 31 dicembre 2018. Ciò impedisce, al di là dell'assoggettamento ai limiti e vincoli di spesa del Comune che deve ricoprire il posto, l'utilizzo e, dunque, lo scorrimento, a questo fine, della graduatoria, non rilevando le comprensibili ragioni di celerità né le altrettanto comprensibili esigenze di contenimento della spesa pubblica, mancando, nella specie, un presupposto fondamentale sotto il profilo giuridico.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - PARERE N. 371/2018

VINCOLI SUL PAREGGIO DI BILANCIO
Con riferimento al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 101/2018, o meglio, all'articolo 1, comma 466, della legge 232/2016 come integrato dopo la sentenza, una lettura che sia coerente con il sistema ordinamentale che governa le materie interessate, impone di ritenere che, per quanto concerne l'anno 2018, l'avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio precedente e utilizzato dall'ente nel corso dell'esercizio, possa essere conteggiato ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica richiesto agli enti territoriali, nei limiti fissati dalle disposizioni attualmente vigenti, come da ultimo considerate nel menzionato decreto del ministero dell'Economia e delle finanze sul monitoraggio semestrale del saldo del 23 luglio 2018.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE N. 123/2018

INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE
Nel caso di contratto di fornitura di un bene infungibile senza ricorso a una procedura concorrenziale, per l'attività astrattamente incentivabile che ricade nel campo di applicazione della normativa vigente, rappresentata dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016, l'incentivazione delle attività tecniche è esclusa da un costante orientamento giurisprudenziale. Quest'ultimo, infatti, allo scopo di erogare l'incentivo, richiede, da un lato, che vi sia l'effettivo svolgimento di una delle attività elencate dalla norma di riferimento e, dall'altro, che le suddette attività siano riferibili a contratti affidati mediante una procedura di gara o, comunque, una procedura comparativa, seppur in forma semplificata.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA - PARERE N. 63/2018

VINCOLI SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO
A partire dal 1° gennaio 2017, nel computo del tetto di spesa, rientrano tutte le risorse stanziate nel bilancio 2016 con vincolo di destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente da eventuali risorse derivanti da maggiori entrate. Il limite massimo di spesa di riferimento, pertanto, non può essere quello quantificato tenendo conto della ipotetica struttura organizzativa né quello relativo alle somme effettivamente erogate e riferite all'esercizio 2016, piuttosto deve essere quello rappresentato dall'ammontare delle risorse stanziate in bilancio nel medesimo esercizio finanziario, nel rispetto del contratto di lavoro e dei vincoli di finanza pubblica.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA SICILIA - PARERE N. 172/2018

DEBITI FUORI BILANCIO
Sussiste una sostanziale diversità tra la fattispecie di debito derivante da sentenza esecutiva e le altre previste dall'articolo 194 del Dlgs 267/2000. Su quello derivante da una sentenza esecutiva di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Un'ulteriore funzione svolta dalla delibera consiliare è l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo, con le consequenziali ed eventuali responsabilità. Questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla procura regionale della Corte dei conti (articolo 23, comma 5, legge 289/2002) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio. Ne consegue che, «nel caso di sentenze esecutive e di pignoramenti, sussiste l'obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del consiglio comunale per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria e ulteriori spese legali.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA SICILIA - PARERE N. 174/2018

ACCANTONAMENTI DI PERDITE DELLE PARTECIPATE
L'articolo 21, comma 1, del Dlgs 175/2016, in materia di obblighi di accantonamento per le perdite delle partecipate, si applica a tutte le società partecipate da enti locali, il riferimento all'elenco Istat della norma riguarda gli enti locali partecipanti. L'accantonamento previsto dall'articolo 21 comma 1, del Dlgs 175/2016, deve essere pari al valore dell'intera predita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione. In nessun caso questo accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale. Per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra «valore» e «costi» della produzione, in base all'articolo 2425 del codice civile. Gli enti locali soci devono procedere all'accantonamento previsto dal comma 1, dell'articolo 21 anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, in base all'articolo 14 del Dlgs 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite. Gli enti locali devono procedere con l'accantonamento previsto dal comma 1, dell'articolo 21 del Dlgs 175/2016 nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata. Gli enti locali, infine, possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE N. 127/2018

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