Fisco e contabilità

Doppia scadenza a fine mese per i revisori degli enti

di Patrizio Battisti (*) rubrica a cura di Ancrel

Entro fine mese l'organo di revisione degli enti locali è chiamato a rispettare una doppia scadenza di natura fiscale: la trasmissione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (ex Modello 770) e della dichiarazione Irap. Gli enti locali, invece, non sono tenuti a predisporre l'invio del modello Unico, essendo soggettivamente esclusi dall'applicazione dell'Ires (articolo 74, comma 1, Dpr 917/1986).

La vigilanza sugli adempimenti fiscali
I revisori devono prestare particolare attenzione a questi adempimenti, poiché la «vigilanza sugli adempimenti fiscali» è una delle funzioni cui sono chiamati dall'articolo 239, comma 1, lettera C) del Tuel e la cui importanza è stata inoltre sottolineata dalla circolare Mef del 5 maggio 2017 n. 20, nella quale si ribadisce che «la verifica del corretto assolvimento degli obblighi fiscali ai quali gli enti pubblici, alla stregua di ogni altro contribuente, sono sottoposti costituisce uno dei compiti più rilevanti che è chiamato ad assolvere il revisore dei conti, alla luce dei principi di autodeterminazione e autoliquidazione dei tributi su cui si basa, in larga misura, il sistema fiscale italiano, nonché in ragione delle conseguenze sanzionatorie, anche di natura penale, che possono scaturire da eventuali errori od omissioni nell'adempimento dei predetti obblighi».
Poiché l'organo di revisione «svolge, nell'ambito dell'ente locale, la stessa funzione di garanzia in ordine alla regolarità contabile e finanziaria dell'ente stesso, che il Dlgs 39/2010 attribuisce al revisore legale» si ritiene che nell'effettuare il controllo della corretta compilazione delle dichiarazioni, nonché la verifica dell'adeguatezza e dell'affidabilità del comparto fiscale, ci si possa avvalere anche delle tecniche di revisione già previste in ambito di revisione legale e individuate nel documento di ricerca Assirevi del settembre 2017 n. 208.

Il documento del Cncdec
Altro strumento che costituisce la best practice per l'organo di revisione degli enti locali è il documento n. 15 dei principi di vigilanza e controllo pubblicati nel novembre 2011 dal Cncdec. Tale documento è sostanzialmente una check list che elenca in maniera puntuale la tipologia delle verifiche che occorre compiere sia in merito agli adempimenti relativi al sostituto d'imposta che in materia di Irap.
Anche se nel caso specifico il Tuel (articolo 239, 1 comma, lettera c, ultimo periodo) prevede che la vigilanza sugli adempimenti fiscali può essere esercitata mediante l'utilizzo di «tecniche motivate di campionamento» e nonostante le rassicurazioni di Assirevi (Documento di ricerca n. 208), secondo la quale «risulta evidente che in nessun modo la sottoscrizione delle dichiarazioni rappresenta l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi nonché il rispetto della normativa tributaria», riteniamo che almeno in questa fase occorra effettuare un controllo puntuale sia da un punto di vista formale, cioè sulla correttezza della compilazione dei documenti dichiarativi sia sotto il profilo sostanziale.
Potrebbe essere questa la sede per valutare eventualmente la convenienza del metodo applicato per determinare l'imponibile Irap. L'organo di revisione deve ricevere prima della trasmissione, oltre alla bozza di modello dichiarativo, anche le carte di lavoro dalle quali è possibile rilevare eventuali squadrature, omissioni e/o ritardi nei versamenti e nel caso dell'Irap sarebbe opportuno acquisire, soprattutto nei Comuni che svolgono i servizi commerciali in economia, un prospetto che renda evidente la convenienza in termini di risparmio d'imposta tra il metodo retributivo e il metodo del valore della produzione netta.

Il soggetto obbligato
Tutta quest'attività prodromica va svolta poiché il revisore è chiamato alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali. Occorre soffermarsi, pertanto, a individuare chi è il soggetto obbligato, quali sono le sanzioni in merito alla mancata sottoscrizione, nonché il valore e il significato che la firma potrebbe rivestire.
Le istruzioni delle dichiarazioni individuano l'obbligo di sottoscrizione, in base all'articolo 1, comma 5, del Dpr 322/1998, nel soggetto che ha sottoscritto la relazione di revisione specificando che il revisore – ancorché cessato dal suo incarico – sarà comunque obbligato a sottoscrivere anche la dichiarazione riferita alla medesima annualità. Naturalmente, nel caso di un organo di revisione collegiale, si ritiene che la sottoscrizione vada apposta da tutti i componenti, in analogia con le disposizioni recate per il collegio sindacale.
La dichiarazione non firmata è valida, salva l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 9, comma 5, del Dlgs 471/1997. La norma prevede la sola punibilità del revisore con l'applicazione di «una sanzione amministrativa fino al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250».
Per completezza d’informazione dobbiamo segnalare che in dottrina esiste una diversa interpretazione in merito all'obbligatorietà della sottoscrizione delle dichiarazioni da parte degli organi di revisione che esercitano il controllo in ambito «pubblica amministrazione» e cioè verso tutti gli enti elencati nell'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, tra cui anche i Comuni.
L’interpretazione scaturisce da una lettura combinata dell'articolo 74, comma 1, del Tuir che prevede la non assoggettabilità all'imposta Ires degli enti locali e l'articolo 1, comma 5, del Dpr 322/1998 che pone l'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni da parte degli organi di controllo soltanto in capo agli «enti soggetti all'imposta sul reddito delle società».
Quest'ultima tesi interpretativa è avvalorata anche da una nota dell'agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa e contenzioso – Settore Fiscalità indiretta e internazionale del 27 settembre 2007 prot. 2007/143946.
Tale documento, seppur facendo riferimento alle istituzioni scolastiche e contestualmente richiamando gli organi di controllo del settore pubblico alle specifiche responsabilità in merito alla correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni fiscali, ritiene che «dal combinato disposto delle norme sopra richiamate si evince che l'adempimento della sottoscrizione della dichiarazione dei sostituti d'imposta anche da parte dell'organo di controllo non si applica alle istituzioni scolastiche statali, qualificate “amministrazioni dello Stato” a tutti gli effetti di legge, ed in quanto tali non soggette all'IRES (ex IRPEG)».

Crediti d’imposta
L'ultima attenzione è da riservare alla presenza di eventuali crediti d'imposta per i quali sia possibile procedere a un utilizzo mediante la compensazione orizzontale.
Tale ipotesi relativamente all'Irap si realizza soltanto qualora l'ente applichi il metodo del valore della produzione netta, poiché eventuali crediti derivanti dal metodo retributivo sono compensabili soltanto verticalmente. Nel primo caso la risoluzione del 17 settembre 2010 n. 90/E precisa che «sebbene la lettera dell'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del Dl 78/2009, indichi, quale alternativa al visto di conformità, la sottoscrizione dei revisori apposta sulle dichiarazioni delle società di capitali, per la quali ricorre l'obbligo della revisione legale dei conti, pur tuttavia si ritiene che la sottoscrizione della dichiarazione da parte del collegio dei revisori prevista dall'articolo 234 del tuel sottenda la stessa tipologia di controlli e, conseguentemente, abbia la stessa valenza giuridica del visto di conformità previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 241/97».

(*) Ragioniere commercialista e coordinatore commissione Enti locali Odcec di Tivoli ; consigliere nazionale Ancrel

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