Fisco e contabilità

Alla Banca dati Pa anche i rendiconti varati solo in Giunta

È in arrivo una stretta sui controlli della Banca dati amministrazioni pubbliche (Bdap) sugli invii dei bilanci. La decisione, condivisa da Corte dei conti e Ragioneria generale, spunta dall’ultimo resoconto della commissione Arconet e interessa una vasta platea di enti (9.741 erano quelli obbligati all’invio dell’ultimo rendiconto).
Il miglioramento nell’acquisizione dei bilanci da parte della banca dati, che rispetto all’ultimo aggiornamento al 12 aprile 2017 presenta un netto calo di errori, consente di intervenire per rendere bloccanti i controlli che attualmente comportano solo una segnalazione di errore, senza impedire l’acquisizione del documento, e di inserire nuovi e ulteriori controlli sia di quadratura che di coerenza (che nella fase di prima adozione non saranno immediatamente bloccanti).
Attualmente, se gli errori derivano dall’attività di caricamento e trasmissione dei dati alla Bdap è sufficiente rimuoverli e ritrasmettere il documento contabile. Se gli errori e le anomalie sono presenti nel documento approvato, è necessario variare tale documento, prima di ritrasmetterlo. Se le anomalie sono contenute nei dati contabili analitici, potrà risultare sufficiente effettuare la correzione direttamente. Se invece interessano lo schema di bilancio, appare inevitabile la necessità di apportare una vera e propria variazione al bilancio, di competenza del consiglio.

Lo stato «approvato dalla Giunta»
La Commissione ha previsto la possibilità, per evitare che i controlli bloccanti, impedendo l’acquisizione dei bilanci alla Bdap, comportino l’applicazione della sanzione del blocco delle assunzioni (articolo 9, comma 1-quinquies e successivi, del Dl 113/16), di inviare i bilanci e i rendiconti allo stato «approvato dalla Giunta». Questa facoltà consente agli enti di verificare l’esistenza di errori prima dell’approvazione da parte del Consiglio, e di operare le eventuali correzioni necessarie a superare le segnalazioni di errore della Bdap in tempo utile per poter effettuare l’invio del bilancio definitivamente approvato. La previsione di un regime sanzionatorio in caso di inadempienza ha sicuramente contribuito al buon esito dell’invio dei dati.

Altri controlli
I controlli già esistenti che diventeranno bloccanti sono sia formali di validità, che attengono alla verifica degli importi (positivi, negativi o uguali a zero) e alla validità dei codici (ad esempio nel caso dei dati contabili analitici), sia di quadratura.
I controlli di coerenza che saranno attivati riguarderanno, invece, la corrispondenza della stessa voce e degli importi nei vari prospetti che compongono lo schema contabile, la coerenza fra i dati contabili analitici ed il documento di sintesi nonché fra i dati riportati in annualità diverse o in documenti diversi (ad esempio nel bilancio di previsione e nel rendiconto dell’esercizio precedente).
Nel corso della riunione è stata ricordato, infine, che l’utilizzo dei certificati di conto consuntivo risulta ancora necessario per i controlli di struttura e per le serie storiche. Su questo punto tuttavia viene fissata una riunione con il Viminale per verificare la possibilità di abrogare l’obbligo di invio dei certificati di bilancio e di conto consuntivo previsto dall’articolo 161 del Tuel.

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