Fisco e contabilità

La pace fiscale richiede risorse correnti nei bilanci degli enti locali

di Gianluca Della Bella (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il decreto fiscale (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, Dl 23 ottobre 2018 n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1018), tra le varie novità ha introdotto, all'articolo 4, lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2010.
La norma, che comprende tutte le tipologie di entrata, potrebbe avere effetti diversi negativi sui bilanci degli enti locali.

L’annullamento dei debiti fino a mille euro
Il primo comma dell'articolo 4 del decreto, infatti, prevede che i debiti di importo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, affidati agli agenti della riscossione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.
L'annullamento è effettuato al 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. per il conseguente discarico e l'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate. Le somme relative ai debiti inferiori ai mille euro, versate anteriormente all'entrata in vigore del decreto, sono definitivamente acquisite mentre le somme pagate in data successiva sono imputate ad altri debiti scaduti o in scadenza.

Il rimborso ai concessionari
Il primo problema per gli enti locali sorge con le disposizioni del comma 3, che disciplina il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere per le partite annullate. Infatti, la norma specifica che in merito alle spese sostenute per le procedure esecutive, Agenzia delle Entrate Riscossioni presenta richiesta di rimborso al ministero dell'Economia per i carichi erariali dei Comuni, relativi al periodo 2000 - 2013.
Ciò significa che le spese per le azioni esecutive inerenti le entrate dei Comuni annullate ope legis e sostenute dopo il 2013 sono a totale carico di questi ultimi, da rimborsare in venti rate annuali a partire dal 2020. Va evidenziato però che la norma non menziona gli enti territoriali diversi dai Comuni, quali le Unioni, che spesso si sono viste affidare la gestione dei tributi da parte degli enti locali soci o le Province. In tutti questi casi, fatta salva una rettifica in sede di conversione del decreto legge, le spese per l'esecuzione saranno totalmente a carico dei suddetti enti locali, con la conseguente necessità di reperire risorse di parte corrente.

Lo stralcio dei crediti e l'impatto sui bilanci
Ma un aspetto che il decreto fiscale non ha tenuto in considerazione è il potenziale impatto negativo che la manovra avrà sui bilanci degli enti locali.
La prima verifica da effettuare è se i crediti siano ancora conservati a bilancio o se invece siano già stati stralciati. In quest'ultima ipotesi non si avrebbero conseguenze di natura contabile. Se invece le partite annullate dal decreto 219/2018 sono ancora iscritte come da incassare, allora lo stralcio del credito dovrebbe essere contestuale ad una riduzione del Fondo crediti dubbia esigibilità.
In questo caso va evidenziato che è facoltà dell'ente locale accantonare una quota di Fcde inferiore al 100% delle quote considerate inesigibili, tanto che nel 2018 la quota minima accantonabile, prevista dall'ultima legge di bilancio, è del 75%. Da questa considerazione scaturisce la conseguenza che i crediti inferiori ai mille euro mantenuti in bilancio e oggetto di annullamento da parte del decreto fiscale, comporteranno un adeguamento del Fcde per un importo pari alla quota non coperta dal fondo accantonato. In pratica i vari enti locali dovranno:
- quantificare in che misura le partite affidate al concessionario sono ancora iscritte a bilancio;
- stralciare i crediti annullati con contestuale riduzione del Fcde per pari importo;
- verificare se il Fcde raggiunge i livelli minimi di legge;
- incrementare il fondo in caso di Fcde inferiore al 100% dei crediti considerati inesigibili. Per garantire gli equilibri in parte corrente, gli enti locali dovranno ricavare dei margini riducendo, a parità di entrata, altre spese iscritte al Titolo I o, in alternativa, incrementare le entrate correnti, ove possibile.
In definitiva, un comportamento logico e corretto da parte dello Stato, conseguente all'annullamento di crediti vantati da altre pubbliche amministrazioni, sarebbe stato quello di garantirne la copertura finanziaria attraverso un trasferimento compensativo, come è già stato fatto in passato in due occasioni: quando è stato esentato il pagamento dell'abitazione principale sia ai fini Ici che ai fini dell'Imu.

(*) Docente e presidente regionale Anutel Marche

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