Fisco e contabilità

Arconet, il fondo demolizioni non è indebitamento

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Il fondo per le demolizioni delle opere abusive non costituisce indebitamento in quanto ha natura giuridica di mera anticipazione, rappresentata nella parte corrente del bilancio. Il chiarimento su come contabilizzare l'operazione arriva dalle carte di lavoro della Commissione Arconet.

Il quesito
Il tema è stato posto in agenda a seguito del quesito di Cassa depositi e prestiti che ha chiesto se il fondo per le demolizioni delle opere abusive disciplinato dall'articolo 32, comma 12, del Dl 30 settembre 2003 n. 269 possa essere considerato anticipazione o se invece l'operazione rientri nell'alveo della categoria dell'indebitamento, sottoposta a tutti i relativi limiti di legge. La risposta arriva dopo aver specificato che l'elemento fondamentale di discernimento non è l'analisi della struttura finanziaria dell'operazione, bensì la finalità dell'azione amministrativa.

La natura dell’attività
L'attività di demolizione delle opere abusive costituisce un'attività surrogatoria del Comune che interviene in luogo del responsabile dell'abuso, il quale non ha ottemperato all'ordine di demolizione. In questo caso si tratta di esecuzione in danno e il Comune agisce per conto del soggetto terzo tenuto a risarcire la pubblica amministrazione. L'attività in questione deve dunque essere inquadrata tra quelle poste a tutela dell'ordine pubblico finalizzate al corretto uso del territorio, nel rispetto dei diritti di proprietà pubblica e privata ed è riconducibile alla generale funzione di vigilanza e di polizia. Per questo motivo la spesa sostenuta dall'ente deve essere ricondotta nell'ambito delle spese di funzionamento e non in quello degli investimento.
La provvista di danaro nei termini e secondo le modalità appena richiamate non costituisce dunque debito alla luce delle regole della contabilità pubblica perché il suo utilizzo non finanzia alcun investimento. Il richiamo alla «demolizione» fatto nell'articolo 3, comma 18 della legge n. 350 del 2003 come forma di investimento non rappresenta una contraddizione, perché in quel caso la legge si riferisce alle attività lecite intestate all'ente e non ad un compito esercitato in surroga e per conto di chi vi è obbligato per legge.

Il rimborso dell'anticipazione
Poichè l'operazione ha natura di anticipazione (e non di indebitamento), l'impegno concernente il rimborso dell'anticipazione è imputato al medesimo esercizio in cui la stessa è erogata.
L'articolo 1, comma 1 del decreto Mef 23 luglio 2004 prevede che le somme erogate in anticipazione siano rimborsate dai Comuni alla Cassa depositi e prestiti entro 60 giorni dall'effettiva riscossione delle somme a carico dei responsabili degli abusi, e in ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni. L'obbligazione giuridica concernente il rimborso dell'anticipazione è esigibile nel medesimo esercizio in cui l'anticipazione è erogata.
Per favorire la corretta modalità di contabilizzazione delle anticipazioni concesse a valere del fondo per le demolizioni delle opere abusive sarà operato un aggiornamento all'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011.

Il resoconto della Commissione

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