Fisco e contabilità

Centri commerciali, paga la tassa rifiuti anche il gestore dei servizi comuni

di Ulderico Izzo

In tema di tassa smaltimento rifiuti, nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
È questo il principio di diritto espresso dalla prima sezione civile della Suprema Corte di cassazione, Sezione V, con la sentenza n.26201 dello scorso 18 ottobre.

Il fatto

Un operatore economico ha impugnato dinanzi al giudice tributario di merito un avviso di accertamento emesso dall’ente impositore in tema di Tarsu per l’anno 2010.
Il contribuente aveva ottenuto esito a lui favorevole in primo grado, mentre la Ctr aveva, in riforma della decisione di primo grado, ritenuto legittima la pretesa tributaria rilevando che con riguardo ai centri commerciali integrati, l'articolo 63, 3° comma, Dlgs 507/93 poneva l'obbligo del pagamento della Tarsu a carico non già dei singoli occupanti o detentori di spazi ad uso esclusivo, bensì del soggetto gestore dei servizi comuni; qualità, quest’ultima, che doveva essere attribuita al ricorrente il quale, nell'ambito del centro commerciale in questione, aveva ceduto il reparto di vendita con erogazione di servizi gestori in relazione al centro commerciale.
La Suprema Corte, con la sentenza in rassegna, conferma la decisione della Ctr e, quindi, la pretesa tributaria.

La decisione
La pronuncia del giudice di legittimità, si pone in netta continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadendo il principio di diritto che in tema di Tarsu, per i centri commerciali integrati, e i locali in multiproprietà, soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo.
Il principio si basa sulla corretta interpretazione della disposizione normativa di riferimento, rappresentata dall’articolo 63, comma 3, del Dlgs 507/93, il quale prevede che nel caso di godimento di beni in multiproprietà o di strutture commerciali integrate è il soggetto o la società che gestisce i servizi comuni ad essere responsabile in via esclusiva del versamento.

Conclusioni
La sentenza in rassegna precisa che il comma 3 già menzionato non deroga al principio della titolarità passiva del tributo, ma aggiunge, per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, alla principale responsabilità di chi occupa o detiene i locali in uso esclusivo, quella solidale di chi gestisce i servizi comuni del complesso immobiliare.
Oltreché dal tenore letterale della disposizione, che contrappone colui dal quale la tassa è dovuta a colui che ne è responsabile, ciò risulta dall'inciso, che completa la disposizione, fermo restando nei confronti di questi ultimi (singoli occupanti o detentori) gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo; ed era reso palese dal quarto comma, ora soppresso, dello stesso articolo 63, che faceva obbligo al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato".
Allo scopo evidente di consentire al Comune di perseguire il debitore principale del tributo. 

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