Fisco e contabilità

Niente Ici sui beni destinati a scopi istituzionali del consorzio Asi se sono esenti gli enti partecipanti

di Cosimo Brigida

Gli immobili posseduti dal consorzio Asi (area per lo sviluppo industriale), destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, sono esenti dall'Ici se la compagine consortile è costituita da enti individualmente esenti dalla stessa imposta. Secondo l'ordinanza della Corte di cassazione n. 26575/2018 per l'esenzione dall'Ici sono necessari due requisiti: che gli immobili posseduti dai consorzi siano destinati esclusivamente all'espletamento dei compiti istituzionali e che gli enti consorziati siano individualmente esenti dall'imposta.

I compiti istituzionali
Il comma 4 dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1992 n. 317 stabilisce che «i consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici» e, in quanto tali, svolgono attività di tipo imprenditoriale. La Corte di cassazione ha chiarito i limiti entro cui questi consorzi assolvano finalità di natura pubblicistica, rimanendo per il resto soggetti alla normativa generale riguardante gli enti con finalità lucrativa. Per sottrarsi alla normativa generale e beneficiare delle norme fiscali che dispongano esenzioni o agevolazioni, il consorzio deve dimostrare che ricorrano in concreto le condizioni per usufruirne. È onere del consorzio pertanto dimostrare se gli immobili siano esclusivamente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali o se invece rientrino nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale e quindi soggetti a Ici al pari di qualsiasi operatore commerciale.

L’esenzione dei singoli componenti
La stessa Corte ha rilevato inoltre che il comma 18 dell’articolo 31 della legge 289/2002, di natura interpretativa, stabilisce che «l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, deve intendersi applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione».
Pertanto la presenza di soggetti non individualmente esenti, tra i soggetti consorziati, si pone in contrasto oggettivo con la norma interpretativa, trattandosi di requisito di natura soggettiva, e preclude l'esenzione dall'imposta per gli immobili posseduti, a prescindere dalla destinazione degli stessi.

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 26575/2018

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