Fisco e contabilità

Negli enti in rosso i rendiconti in ritardo sospendono l’avanzo

Possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione da parte degli enti in disavanzo, con sospensione in caso di ritardo nell’approvazione del rendiconto.
Il testo della manovra per il 2019 ora all’esame del Parlamento conferma le attese in tema di utilizzo degli avanzi di amministrazione vincolati accantonati e destinati da parte degli enti che hanno chiuso l’ultimo rendiconto in disavanzo. Questa possibilità resta tuttavia sospesa per gli enti che approvano il rendiconto il ritardo. Pertanto, dopo il 30 aprile (termine previsto dal Tuel) non è consentito l’utilizzo del risultato di amministrazione da parte di questi enti, fino a quando non votano il rendiconto in consiglio. Una volta approvato il rendiconto, anche se in ritardo, l’avanzo di amministrazione può essere utilizzato. Questa sanzione punta a rafforzare la cogenza dei termini del rendiconto, spesso non rispettati.

La definizione di ente in disavanzo
Per la definizione di ente in disavanzo, il valore da considerare è quello negativo della voce «E» del prospetto di determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre, in cui il disavanzo ordinario è equiparato a quello che deriva da riaccertamento straordinario dei residui. L’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata è definita entro un limite quantitativo. L’importo non può infatti essere superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il risultato di amministrazione presunto
Prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, occorre fare riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. Se l’ente è in esercizio provvisorio, l’avanzo applicabile scaturisce invece dal prospetto sulle quote vincolate previsto dall’articolo 187, comma 3-quater del Tuel che la giunta è tenuta ad approvare entro il 31 gennaio per verificare a l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Nessuna possibilità pare invece concessa agli enti in gestione provvisoria, nel corso della quale possono essere assunte solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
Con la manovra viene anche definito il caso in cui l’importo della lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente sia negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria del fondo crediti di dubbia esigibilità o del fondo anticipazioni di liquidità. In questo caso, l’importo dell’avanzo applicabile si riduce ed è pari alla quota di disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

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