Fisco e contabilità

Addio alle gestioni di tesoreria, per il primo esercizio possibili anticipazioni motivate

di Marco Rossi

Con la circolare n. 28/2018 di ieri, la Ragioneria generale dello Stato ha fornito rilevanti istruzioni alle amministrazioni dello Stato in ordine ad alcune novità normative, riguardanti in particolare le gestioni contabili operanti presso la tesoreria dello Stato o il sistema bancario e postale e i fondi scorta.
Le indicazioni, più specificamente, scaturiscono dalle innovazioni introdotte dal Dlgs 116/2018, che ha disposto la progressiva eliminazione delle gestioni contabili su conti speciali e di tesoreria, disciplinato l'apertura di nuovi conti, imposto una ricognizione delle gestioni di tesoreria (presso lo Stato o presso il sistema bancario o postale) e introdotto una norma generale sui fondi scorta, anche in relazione ai controllo di spesa da svolgere.

Gestioni di tesoreria
Anzitutto, è sottolineato che, a seguito della progressiva eliminazione delle gestioni di tesoreria, esse devono essere ricondotte al bilancio, con l'effetto che l'attività potrà proseguire non più tramite funzionario delegato ma direttamente tramite ordinativi primari di spesa a valere su apposito capitolo del bilancio dello Stato.
La circostanza, tra l'altro, deve essere segnalata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, almeno trenta giorni prima rispetto alla data prevista per la riconduzione al regime di contabilità ordinaria, con la comunicazione con la quale l'amministrazione propone un piano finanziario degli impegni e dei pagamenti ai fini dell'assegnazione in bilancio delle risorse giacenti in chiusura.
Una volta ricondotte al bilancio le gestioni, le eventuali risorse provenienti da soggetti terzi potranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere, ai fini di consentirne l'utilizzo, riassegnate negli stati di previsione dei ministeri interessati. Qualora le risorse non derivino dall'Unione Europea, poi, le amministrazioni dovranno valutare la sussistenza di situazioni di natura ricorrente nelle quali, attualmente, soggetti terzi versino a qualsiasi titolo somme sulle gestioni di tesoreria in chiusura.
In ogni caso, si rende necessario valutare l'istituzione di appositi capitoli/articoli di entrata al fine di acquisire le richiamate entrate per la successiva riassegnazione alla spesa; istituzione che, invece, non dovrà essere operata qualora si tratti di versamenti occasionali (in questo caso, infatti, è possibile avvalersi dei capitoli per entrate eventuali e diverse).

Anticipazioni di tesoreria
Per superare le difficoltà conseguenti all'evoluzione intervenuta in ordine alle modalità gestionali (e assicurare la continuità operativa) è prevista la possibilità di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, limitatamente al primo esercizio successivo alla chiusura delle relative contabilità speciali. In proposito, però, è sottolineato che il ricorso all'anticipazione deve essere motivato, dimostrando che il mancato/ritardato stanziamento delle somme da assegnare sui pertinenti capitoli di bilancio non consente di fronteggiare gli obblighi di pagamento nei tempi dovuti.
Per effetto delle novità, poi, transita anche ai conti correnti di tesoreria centrale il divieto di apertura di nuove contabilità speciali i cui fondi siano costituiti mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello stato, fatte salve alcune eccezioni.
È affrontata, nella nota, anche la problematica legata alla chiusura dei conti di tesoreria relativi ad interventi statali la cui gestione è affidata a soggetti esterni e alla prosecuzione delle attività operative, soprattutto avuto riguardo all'erogazione delle somme (anche al fine di evitare un eccessivo aggravio gestionale).
In proposito, è stata prevista la possibilità di nominare come funzionario delegato un dipendente del soggetto gestore, a condizione che quest'ultimo sia una società in house ovvero a controllo statale. Qualora non sussistano le condizioni permane l'obbligo di individuare funzionari delegati della propria o di altra amministrazione.

Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale
Ulteriori novità concernono le gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale, per le quali sono stati individuati ulteriori parametri in vista del rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'apertura del conto da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Quest'ultima, più specificamente, continua ad essere richiesta nel caso in cui non sussista una previsione di legge ovvero regolamentare, solo per la raccolta e gestione di specifici interventi di spesa (fermo il vincolo temporale legato alle esigenze di utilizzo).
A decorrere dal 2019, poi, la Ragioneria Generale dello Stato provvederà ad effettuare, con cadenza triennale, una ricognizione delle gestioni operate sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato ovvero su conti correnti bancari o postali, i cui fondi siano stati costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a seguito della ricognizione triennale, poi, saranno individuate le gestioni da ricondurre alle ordinarie procedure di bilancio e la data in cui è effettuata la riconduzione.

Fondi scorta
Infine, la circolare si sofferma sui cosiddetti «fondi scorta», istituiti negli stati di previsione dei ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile, finalizzati a soddisfare le esigenze inderogabili nonché ad assicurare la continuità nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni. Ciò a seguito delle nuove disposizioni introdotte che definiscono le caratteristiche di tali fondi, le modalità di utilizzo delle risorse, la natura degli ordini di pagamento per l'alimentazione dal bilancio, le tipologie di spese non ammissibili, i meccanismi contabili e finanziari, le modalità di controllo ed i connessi profili di responsabilità.
In proposito, conclusivamente, è utile ricordare che si tratta di fondi istituiti per sopperire alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze previste dai regolamenti delle amministrazioni interessate e che operano essenzialmente con la modalità dell'anticipazione di risorse, la cui sistemazione avviene in una fase successiva a valere sulle dotazioni delle pertinenti unità elementari del bilancio dello Stato.

La circolare della RgS n. 28/2018

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