Fisco e contabilità

Comuni ancora alle prese con i limiti puntuali di spesa

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Mentre la legge di bilancio per il 2019 va nella direzione di un alleggerimento dei vincoli di finanza pubblica imposti agli enti locali, con la sostanziale eliminazione del pareggio di bilancio, erede del vecchio patto di stabilità, stabilendo che gli enti locali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un risultato di competenza non negativo (determinato secondo le regole del Dlgs 118/2018), restano ancora in vigore i limiti puntali di spesa introdotti nel tempo dalle varie norme di spending review.
Pur se tali limiti sono stati modificati ed alleggeriti nel corso del tempo, ancora oggi comportano per gli enti locali più difficoltà operative che reali risparmi di spesa.

I limiti di spesa
Le limitazioni ad alcune voci di spesa corrente sono ancora oggi rinvenibili nei Dl 78/2010 e 95/2012. Le spese soggette a limitazioni puntuali sono quelle per incarichi di studio e consulenza (massimo il 20% di quelle sostenute nel 2009 – articoli 6, comma 7, Dl 78/2010), quelle per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (massimo il 20% di quelle sostenute nell'anno 2009 – articolo 6, comma 8), le sponsorizzazioni (vietate dal comma 9 dell'articolo 6), le spese per missioni (massimo il 50% di quelle sostenute nel 2009 – articolo 6, comma 12) e le spese per la formazione (massimo 50% di quelle del 2009, articolo 6, comma 13).
A queste si aggiungono le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (massimo 30% delle spese sostenute nel 2011, a loro volta non superiori all'80% di quelle del 2009 – articolo 5, comma 2, Dl 95/2012), con esclusione delle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza e di quelle utilizzate per i servizi istituzionali di vigilanza sulla rete stradale provinciale e comunale.
Limiti la cui violazione in taluni casi comporta per previsione normativa illecito disciplinare e responsabilità erariale. A questi vincoli si aggiunge il limite «taglia-carta», previsto dall'articolo 7 del Dl 112/2008, in base al quale le amministrazioni riducono del 50% rispetto a quella del 2007 la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni.In passato erano altresì presenti limiti all'acquisto di mobili e arredi, cessati per i comuni dal 2016, e all'acquisto di immobili.

Gli interventi di Corte costituzionale e Corte dei conti
La Corte costituzionale aveva evidenziato già con la sentenza n. 139/2012, che se da un lato il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, tenuto conto degli obiettivi nazionali a cui tali enti devono concorrere, dall'altro lato i vincoli possono considerarsi solo un limite complessivo che lascia agli enti la libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti di spesa.
In sostanza, lo Stato può anche imporre limiti puntuali di spesa, ma deve lasciare agli enti libertà di rimodularli, nel rispetto comunque dell'obiettivo complessivo stabilito (in senso analogo Corte dei conti, Sezione autonomie, deliberazione n. 26/2013). Obiettivo che può ricavarsi considerando tutte le diverse normative che hanno imposto limitazioni puntuali a singole voci di spesa relative ai cosiddetti «consumi intermedi» (Corte dei conti Liguria, deliberazione n. 89/2017).

L'alleggerimento dei limiti
Pur se gli enti hanno facoltà di rimodulare i tagli di spesa, spesso è risultato complesso anche il rispetto dell'importo complessivo di riduzioni imposto.
Già nel 2017, pertanto, il legislatore aveva cercato di alleggerire tali limiti, prevedendo da un lato l'eliminazione dal computo delle spese vincolate di quelle sostenute per le mostre effettuate da Regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza (articolo 22, comma 5-quater, Dl 50/2017) e, dall'altro, l'esonero per il 2017 dal rispetto dei limiti di spesa relativi agli incarichi di studio e consulenza, alle relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza, alle sponsorizzazioni, alla formazione ed al «taglia-carta»
Questo però solo per i Comuni e le loro forme associative che avevano approvato il rendiconto 2016 entro il 30 apèrile 2017 e rispettato il pareggio di bilancio per il medesimo anno (articolo 21-bis, co,,a 1). L’esonero è stato previsto a regime in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (e non quindi degli altri enti locali) che approvano il bilancio di previsione dell'anno di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato l'obiettivo di finanza pubblica sempre per l'anno precedente (comma 2 dell'art. 21-bis citato).

Le difficoltà operative
Pur tenendo conto del tentativo di ridurre il vincolo imposto agli enti locali, appare quanto mai necessaria una rivisitazione dei limiti di spesa. Ferma, infatti, la necessità di contenere le spese per i consumi intermedi e per le spese cosiddette improduttive, la definizione di limitazioni puntuali di spesa, pur rimodulabili, che prendono come riferimento la spesa di quasi 10 anni prima rende sempre più difficile garantirne il rispetto.
Peraltro, la spesa di riferimento è relativa a bilanci redatti con i vecchi principi contabili, quindi registrata in bilancio con regole differenti da quelle attuali per quanto attiene all'assunzione ed all'imputazione degli impegni di spesa. In alcuni casi, come accade per le autovetture, gli stringenti limiti rendono impossibile mantenere il parco auto, spesso in molti enti medio-piccoli esiguo e vetusto.
Non è di molto aiuto la disposizione che consente di bypassare alcuni limiti di spesa approvando entro la fine dell'anno il bilancio previsionale. Tale norma innanzitutto riguarda solo i Comuni e non per esempio le Provinc, e inoltre non consente di non tenere conto dei limiti di spesa riferiti alle auto ed alla formazione dei dipendenti. Peraltro, alla fine dell'anno l'ente non è in grado di attestare il rispetto delle norme sul pareggio di bilancio. Inoltre, difficilmente i Comuni sono in grado di approvare il bilancio prima dell'approvazione della legge di bilancio statale, in quanto frequentemente molte questioni indispensabili per la chiusura dei conti sono risolte solo in quella sede. Basti pensare a quelle ancora oggi sospese per il 2019 come il rifinanziamento del «fondo Imu-Tasi», gli aumenti dell'imposta comunale sulla pubblicitàe altre. Ferma restando la necessità di rivedere le disposizioni sui limiti puntuali di spesa, sarebbe almeno opportuna una riscrittura dell'articolo 22 del Dl 50/2017, che estenda la deroga a tutti i limiti di spesa e a tutti gli enti che approvano il bilancio nei termini di legge.

(*) Vice presidente e docente Anutel

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