Fisco e contabilità

Gli impegni di fine anno per responsabili del servizio finanziario e organi di revisione

di Daniela Caianiello (*) Rubrica a cura di Anutel

Tra gli obblighi del responsabile finanziario da portare a termine entro la fine dell'esercizio, non va trascurata la predisposizione della relazione illustrativa e tecnico finanziaria.L'articolo 40, comma 3 – sexies del Dgs 165/2001 dispone che, a corredo di ogni contratto integrativo, le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa sulla base degli schemi predisposti dal ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con la Funzione pubblica.
La predisposizione di questi atti non comporta un eccessivo lavoro: la relazione tecnico-finanziaria deve esplicitare i costi diretti e indiretti derivanti dal contratto indicando le modalità di copertura degli stessi con le risorse presenti in bilancio e la loro sostenibilità nel tempo, la relazione illustrativa invece deve dimostrare l'impatto positivo che si prevede che il contratto abbia sulla produttività e sulla efficienza dei servizi erogati.

Invio entro 10 giorni
Le relazioni devono essere trasmesse entro dieci giorni insieme all'ipotesi di contratto collettivo integrativo all'organo di revisione, che deve verificare non solo la compatibilità degli oneri delle clausole del contratto di secondo livello con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell'ente, ma anche l'osservanza delle disposizioni inderogabili delle norme che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
Il controllo, quindi, è particolarmente ampio comprendendo anche la verifica del rispetto di tutte le disposizioni di legge concernenti la contrattazione.
I revisori quindi, per esempio, potrebbero evidenziare la violazione dei nuovi ambiti di competenza della contrattazione collettiva e delle disposizioni normative che impongono l'erogazione di premi monetari in correlazione con la performance individuale e organizzativa. L'organo di controllo esprime dunque un parere motivato, qualora risulti negativo è indispensabile riaprire il negoziato per eliminare gli aspetti censurati.
Il presidente della delegazione trattante deve provvedere alla riapertura della trattativa negoziale entro 5 giorni dalla ricezione dei rilievi (articolo 8, comma 6, del Ccnl del 21 magfgio 2018). Al contrario trascorsi quindici giorni senza rilievi, la giunta può autorizzare il presidente della trattante a sottoscrivere il contratto.

Composizione del fondo
Si evidenzia che a partire dall'esercizio 2018 il fondo per la contrattazione integrativa è costituito dall'unico importo consolidato nel 2017 (articolo 67, comma 1, del Ccnl del 21 maggio 2018) come certificato dall'organo di revisione contabile, pertanto è indispensabile predisporre, anche se in ritardo, la relazione illustrativa e tecnico finanziaria per l'esercizio 2017 che costituirà la base di partenza per le successive contrattazioni.
Si ricorda, inoltre, che le amministrazioni sono tenute a trasmettere per via telematica all'Aran ed al Cnel, entro cinque giorni dalla stipula, il contratto sottoscritto corredato dalla relazione tecnico-finanziaria e illustrativa e dall'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
In caso di mancato adempimento delle prescrizioni suindicate è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.
È utile sottolineare che le risorse destinate alla contrattazione integrativa possono confluire nel fondo pluriennale vincolato solo in caso di sottoscrizione del contratto entro il 31 dicembre, qualora invece al termine dell'esercizio non si sia provveduto completare la procedura della contrattazione le relative risorse confluiranno in avanzo vincolato, che dovrà essere applicato poi nel bilancio successivo, con evidenti criticità per gli enti che hanno rilevato un disavanzo dal riaccertamento straordinario dei residui e che in base all'articolo 65 della bozza di legge di bilancio 2019 attualmente all'esame in Parlamento, vedranno limitarsi drasticamente la possibilità di applicare l'avanzo .

(*) Componente osservatorio tecnico e docente Anutel

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