Fisco e contabilità

Predissesto, pagamento dei debiti sempre secondo imparzialità

di Aldo Milone

Con la delibera n. 128/2018, la Corte dei conti, sezione di controllo per la Campania, fornisce un’interpretazione in merito all'ordine preferenziale di soddisfazione dei debiti contratti dall'ente locale in caso di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cosiddetto predissesto). Più in particolare, la fattispecie sottoposta al vaglio dei giudici campani involge valutazioni in ordine alla configurabilità della par condicio creditorum, e segnatamente circa la questione se il debito fuori bilancio nei confronti di un proprio organismo partecipato debba essere riconosciuto e soddisfatto in condizione di parità con gli altri debiti dell'ente.

La par condicio creditorum nel dissesto
Per garantire (di nuovo) l'erogazione e lo svolgimento di funzioni e servizi essenziali, la procedura di dissesto consente – sia pur sacrificando, parzialmente, il principio di universalità di bilancio – di separare due distinte gestioni: quella “dissestata”, affidata all'organo straordinario di liquidazione, e quella (successiva ) “ordinaria”, la quale rimane intestata agli organi politici dell'ente – giunta e consiglio – secondo le rispettive competenze. Ora, per evitare che il processo si traduca in un danno per alcuni soltanto dei creditori dell'ente, il dissesto postula che la soddisfazione delle loro ragioni avvenga in regime di par condicio, prevedendo all'uopo una limitazione all'esercizio dei diritti di credito (e annesse azioni esecutive) e il correlativo inserimento nell'ambito della massa passiva, destinataria di speciali procedure di estinzione.

La non concorsualità del predissesto
Per converso, la procedura di predissesto, scandita da tempi ristretti e perentori a garanzia degli interessi antagonisti in gioco, è uno strumento che rimette all'ente la totale gestione del risanamento, assicurando così l'universalità del bilancio e la continuità amministrativa.
Invero, una volta adempiuto all'onere di congruità del piano finanziario pluriennale e di salvaguardia degli obiettivi intermedi ivi trascritti, il predissesto lascia pressoché intatte le ordinarie prerogative gestionali e le procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio (che richiedono comunque i presupposti di legge su legittimità e copertura).
In altri termini, difettando nella procedura di riequilibrio il carattere della concorsualità, la soddisfazione dei creditori dell'ente avviene singolarmente e autonomamente, secondo separati accordi negoziali transattivi rimessi alla volontà delle parti e indipendenti l'uno dall'altro.

L'obbligo di imparzialità
Tuttavia, secondo i magistrati della sezione Campania, pur in assenza della formale instaurazione della par condicio creditorum, la soddisfazione delle ragioni creditorie nell'ambito del predissesto non può soggiacere al mero apprezzamento discrezionale dell'ente. Difatti, è necessario che l'azione amministrativa solutoria (declinata nel piano degli impegni e dei pagamenti) avvenga seguendo un ordine di priorità, ispirandosi a criteri di imparzialità, ragionevolezza, coerenza e non discriminazione, nel rispetto delle cause legittime di prelazione e della disciplina sui tempi di pagamento dei creditori.
Ciò perché – a differenza del dissesto – nel predissesto la sospensione delle procedure esecutive a carico dell'ente è solo temporanea, non impedendosi, in astratto, la prosecuzione dei procedimenti di esecuzione del giudicato e l'eventuale nomina di un commissario ad acta da parte dal giudice amministrativo (così, Tar Lazio-Roma 2B, ordinanza n. 10052/2018).

La delibera della Corte dei conti Campania n. 128/2018

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