Fisco e contabilità

Fuori dai limiti del salario accessorio gli incentivi tecnici per gare aggiudicate dopo il 2018

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di Vincenzo Giannotti

Il regolamento sugli incentivi tecnici adottato dopo il 1° gennaio 2018 salva dai limiti del salario accessorio le attività tecniche effettuate precedentemente. Al principio enunciato la scorsa estate (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 1° agosto 2018), la Corte dei conti del Veneto, con la delibera n. 429/2018, aggiunge un corollario precisando che questa condizione è necessaria ma non sufficiente in quanto per maturare il diritto, l'ente deve aver proceduto sia all’accantonamento nei quadri economici dell'opera pubblica, servizio o fornitura e, inoltre, l'aggiudicazione della gara non deve essersi conclusa prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2018.

Il caso
Un sindaco ha posto la questione alla Corte richiamando due delibere (n. 264 e n. 265 del 2018) con le quali il collegio contabile del Veneto avrebbe precisato da un lato che, l'avvenuto accantonamento, prima del 1° gennaio 2018, delle somme relative agli incentivi per le funzioni tecniche nei capitoli di spesa previsti per i lavori e le forniture consente di escluderle dalla spesa per il personale e pure dalla spesa per il trattamento accessorio (e ai suoi limiti di legge). Dall'altro lato, nel caso in cui l'ente non abbia operato l'accantonamento, gli incentivi per funzioni tecniche relativi alle attività svolte prima del 2018, stante l'irretroattività della legge di bilancio 2018, continuano a rientrare nel tetto della spesa per il personale e nel tetto di spesa per il fondo produttività. Tuttavia, il solo accantonamento non sembrerebbe sufficiente, in quanto per evitare la retroattività è fondamentale che l'ente non abbia già approvato il relativo regolamento unico a stabilire il diritto soggettivo nei confronti dei dipendenti.

Le precisazioni dei giudici contabili
In merito alle due delibere richiamate dal sindaco, il collegio contabile ha evidenziato come nella prima deliberazione (n. 264/2018) si è preso atto del fatto che fosse possibile ripartire le somme accantonate, per le finalità stabilite dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016, prima della adozione del regolamento previsto dalla norma, allo scopo di remunerare prestazioni rese in precedenza dai dipendenti dell'ente. Nella seconda delibera, invece, si precisava che per le attività svolte e concluse con l'aggiudicazione della gara, prima dell'entrata in vigore del comma 5-bis dell'articolo 113 del Dlgs 50/2016, gli incentivi debbano essere invece inclusi nel calcolo della spesa del personale e del trattamento accessorio erogato dall'ente e dai relativi limiti di spesa stabiliti dalla vigente normativa, non avendo la legge disposto una interpretazione autentica e quindi retroattiva.
In altri termini, non sarebbe consentito remunerare attività concluse con l'aggiudicazione della gara prima del 1° gennaio 2018, data di efficacia dell'intervento normativo, modificando il riparto degli incentivi una seconda volta.
In risposta alla domanda posta il collegio contabile ritiene, pertanto, che l'intervenuto accantonamento degli incentivi, secondo l’articolo 113 del Dlgs 50/2016, anche se anteriore al 1° gennaio 2018, sia da considerarsi escluso dal computo della spesa per il personale e dai limiti del fondo produttività.

La delibera della Corte dei conti Veneto n. 429/2018

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