Fisco e contabilità

Notifica a mezzo Pec degli atti tributari digitali degli enti locali, piena operatività della procedura

di Maria Suppa (*) - Rubrica a cura di Anutel

Dal 1° luglio 2017 è possibile notificare gli atti impositivi tributari direttamente a mezzo posta elettronica certificata, in base all’articolo 60 del Dpr 600/1973 modificato dall’articolo 7-quater, comma 6, del Dl 193/2016.
Grazie alle modifiche apportate al Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dal Dlgs 217/2017, in vigore dal 27 gennaio 2018, risolti i problemi tecnici collegati al deposito telematico, non vi sono più ostacoli alla possibilità per gli enti locali di notificare direttamente gli atti impositivi tributari a mezzo Pec, naturalmente nel rispetto del Cad e delle relative linee guida.
In particolare, dalla lettura degli articoli 2, commi 6 e 6-bis, e 6, comma 1-quater, del Dlgs 82/2005 discende inequivocabilmente la possibilità (e non l’obbligo) per tutte le Pa, nonché per i gestori di servizi pubblici, comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse e le società a controllo pubblico, di notificare alle società, ditte individuali, imprese e professionisti, ovvero a tutti quei soggetti obbligati ad avere un indirizzo Pec, i propri atti tributari (avvisi di accertamento, atti della riscossione, atti di irrogazione sanzioni, ingiunzioni fiscali descritte dall’articolo 2, del Regio decreto 639/1910) direttamente (senza, quindi, l'ausilio del messo notificatore/messo comunale e la redazione della relativa relata) all'indirizzo risultante dall'Ini-Pec.

Formazione e sottoscrizione degli avvisi di accertamento digitali
Dal necessario coordinamento tra le disposizioni tributarie e le regole dettate dal Cad e tenuto conto del carattere di specialità delle prime, consegue che l'ente impositore può inviare l'avviso di accertamento e l'ingiunzione fiscale come documento nativo digitale o duplicato informatico di documento informatico, sottoscritto con firma digitale.
La Cassazione ha definitivamente chiarito che le firme digitali di tipo CADES e PADES sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni e e devono, quindi, essere riconosciute entrambe pienamente valide ed efficaci (Cassazione, sezoni unite, sentenza del 27 aprile 2018 n. 10266).
Nei casi in cui si debba procedere alla notifica dell'avviso di accertamento digitale a un soggetto non obbligato ad avere un indirizzo pec (persona fisica o soggetti di diritto privato) e che non ha effettuato l'elezione di domicilio in base all’articolo 3-bis,comma 4-quinquies, Dlgs 82/2005, è possibile inviare al contribuente la copia analogica del documento originale digitale, sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Legge 549/1995.
La necessità della sottoscrizione della copia analogica da notificare, oltreché essere espressamente prevista dall'articolo 3-bis, comma 4-bis, Dlgs 82/2005, deriva dalla circostanza che la sua mancanza determina la nullità dell'atto, trattandosi di un elemento essenziale dell'avviso di accertamento tributario, in quanto previsto dalla L.296/2006.
La copia analogica deve, inoltre, contenere l'attestazione di conformità all'originale digitale.
In particolare, nel caso di notifica dell'atto a mezzo posta (legge 890/1982) o in base agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, l'attestazione di conformità dovrà essere predisposta dal messo notificatore/messo comunale nella relata di notifica (articolo 137 cpc), mentre nell'ipotesi di notifica a mezzo posta con raccomandata a/r spetta a chi ha sottoscritto l'atto o al soggetto cui sia stato conferito specificatamente tale compito, attestare la conformità della copia analogica all'originale digitale.
Nell'atto deve, infine, essere inserita la specificazione che il documento informatico da cui la copia è tratta è stato predisposto ed è disponibile presso l'amministrazione in conformità alle linee guida, ciò per soddisfare gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legge. Detta specificazione, così come l‘attestazione di conformità possono essere sostituite dal contrassegno in base all’articolo 23, comma 2-bis, Dlgs 82/2005, ferma restando, anche in tale caso, la necessità della sottoscrizione della copia analogica con firma a stampa pre,visto dalla legge 549/1995.

Il deposito telematico
Per i casi in cui non è possibile inviare l'atto perchè la pec del destinatario risulta piena, non attiva o non valida, l'articolo 60 del Dpr 600/1973 prevede il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa, salvo effettuare, prima del deposito, un nuovo tentativo se la Pec del destinatario risulta piena.
Per poter utilizzare la procedura di deposito telematico, il Comune deve inviare la richiesta di attivazione all'indirizzo pec: attidepositati.attivazione@pec.infocamere.it.
Una volta accreditato, l'ente potrà accedere alla sezione dedicata al deposito degli atti autenticandosi con CNS o SPID e procedere quindi al caricamento e al deposito dell'atto da notificare al quale dovrà essere attribuito, dal notificante, un «identificativo atto».
Effettuato il deposito, la pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito verrà effettuata automaticamente dal sistema entro due giorni dalla data del deposito, salvo che l'ente non scelga di procedere subito autonomamente alla pubblicazione.
Per ogni atto, le informazioni sul deposito saranno affisse in un elenco consultabile nell'area pubblica del servizio web per la durata di 15 giorni dall'avvenuto deposito e saranno comunque ricercabili con appositi strumenti di ricerca.
L'ente impositore è, poi, tenuto a dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di semplice lettera raccomandata, nella quale dovrà essere inserito «l'identificativo atto» attribuito al momento del deposito, per consentire al contribuente la ricerca dell'atto a lui notificato nell'apposita sezione del portale.
Sebbene il perfezionamento della notifica si realizza decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito telematico nel sito internet della società InfoCamere Scpa, il mancato invio della raccomandata informativa determina la nullità della notifica, trattandosi di adempimento diretto a garantire al destinatario la conoscibilità dell'atto impositivo a lui indirizzato e a tutela del diritto di difesa.
Giova rilevare, infine, che anche per le notifiche telematiche trova piena applicazione il principio della sanatoria dei vizi di nullità/inesistenza della notifica per raggiungimento dello scopo in base agli articoli 156 e 160 cpc (Cassazione, ordinanza dell’11 maggio 2018 n. 11574/2018; sentenza Sezioni Unite 18 aprile 2016 n. 7665).

(*) Avvocato tributarista patrocinante in Cassazione e docente Anutel

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