Fisco e contabilità

Processo telematico, la copia certificata solo dal legale pubblico

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Con il nuovo processo telematico tributario solo i difensori degli enti impositori - non anche quelli dei contribuenti - potranno attestare la conformità dei documenti digitali . Tra le principali novità introdotte dal Dl 119/2018 sull'obbligatorietà del processo tributario telematico dal prossimo 1° luglio vi è il potere di certificazione della conformità, ossia il rilascio di un'attestazione di conformità all'originale di un documento presente nel fascicolo sia esso depositato da una parte, sia emesso dalla commissione tributaria stessa. Si tratta di una questione particolarmente delicata che, probabilmente, non è stata adeguatamente ponderata in quanto, in assenza di modifiche, rischierebbe di compromettere gli obiettivi benefici introdotti con il processo tributario telematico. L'informatizzazione del processo, infatti, oltre ad evitare inutili code agli sportelli delle commissioni tributarie, facilita la consultazione del fascicolo e consente l'immediata visualizzazione ed estrazione dei provvedimenti emessi dal giudice.

I vantaggi
In sintesi, il fascicolo telematico evita che le parti debbano personalmente recarsi presso la commissione tributaria, talvolta distante, per poter depositare o visionare un documento della causa.In tale contesto si prevede che ai fini del deposito e della notifica della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'Albo per la riscossione degli enti locali possano attestare la conformità della copia secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 82/2005. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.

L’attestazione di conformità
Nel compimento dell'attestazione di conformità, per espressa previsione normativa, i difensori ed i dipendenti assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali. In altre parole, solo i difensori degli enti impositori potranno attestare la conformità della sentenza da notificare al contribuente o di qualunque altro atto estratto dal fascicolo telematico. In tale contesto mal si comprende la scelta del legislatore di escludere i difensori dei contribuenti, poiché ingiustificatamente viene così agevolata una sola parte del processo. Si pensi ad esempio alla necessità di una copia conforme di una sentenza per poterla notificare alla controparte: solo gli enti impositori possono estrarla dal fascicolo telematico, apporre l'attestazione di conformità all'originale e notificarla. Il contribuente, invece, per la medesima finalità, dovrebbe recarsi presso la Commissione tributaria, richiedere copia conforme all'originale, pagare i diritti di copia e di bollo, attendere che sia predisposta dalla cancelleria di sezione, tornare presso la commissione per ritirarla e successivamente notificarla. Peraltro, si creerebbe anche la paradossale situazione in cui se, ad esempio, un avvocato difendesse un Comune nella veste di ente impositore, potrebbe attestare la conformità di un qualunque documento presente nel fascicolo; se invece lo stesso avvocato difendesse lo stesso Comune ma in qualità di contribuente (si pensi ad un accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate), non potrebbe attestare la conformità.

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