Fisco e contabilità

Delibere Tari tardive illegittime anche se adottate in sede di ripristino degli equilibri di bilancio

di Giuseppe Debenedetto

Sono illegittime le delibere delle tariffe Tari approvate in ritardo rispetto alla data ultima prevista per l'adozione del bilancio comunale, anche se adottate entro luglio in sede di ripristino degli equilibri di bilancio. Lo ha deciso il Tar Potenza con la sentenza n. 788/2018 annullando piano finanziario e delibera tariffaria Tari approvate a luglio 2017 da un Comune del materano.

La questione e la giurisprudenza recente
La pronuncia si inserisce nell'ampio filone giurisprudenziale che si è formato sulla questione delle delibere tardive, costituito ormai da oltre un centinaio di sentenze in gran parte sfavorevoli ai Comuni.
La giurisprudenza di vertice ha più volte affermato che il termine per l'adozione delle delibere tariffarie e regolamentari è da ritenersi perentorio, quindi anche il ritardo di appena un giorno produce l'invalidità delle stesse (Consiglio di Stato nn. 3808/2014, 3817/2014, 4409/2014 e 1495/2015).
La questione è poi esplosa nel 2015, con diverse sentenze di Tar ma recentemente la giurisprudenza è passata dalla tesi dell'illegittimità della delibera tardiva a quella della sua inefficacia retroattiva. Per intenderci, il mancato rispetto del termine di legge non comporterebbe di per sé l'invalidità della delibera ma inciderebbe solo sulla sua efficacia temporale, non potendo essere applicata dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (Consiglio di Stato nn. 4104/2017 e 267/2018; Tar Torino n. 39/2018; Tar Bari nn. 240/2018 e 397/2018).

La decisione
Con la sentenza in commento il Tar Potenza chiarisce che il Comune non può aggirare il termine di adozione delle delibere, fissato al 31 marzo, richiamando l'articolo 193 del Tuel che consente di adeguare le tariffe entro il 31 luglio per il ripristino degli equilibri di bilancio. Il Tar ha, infatti, annullato le delibere TariI (piano finanziario e tariffe) approvate da un Comune il 27 luglio 2017, in ritardo rispetto al termine perentorio del 31 marzo 2017.
Questa volta il ricorso non è stato proposto dal ministero dell'Economia e delle finanze ma da diversi contribuenti Tari del Comune in questione. I giudici amministrativi potentini hanno respinto la tesi del Comune che invoca il termine del 31 luglio previsto dall'articolo 193 del Tuel, evidenziando che la possibilità di adottare delibere in aumento della Tari per il ripristino degli equilibri di bilancio richiede, a monte, l'adozione del piano finanziario e delle tariffe Tari 2017 entro il termine del 31 marzo 2017. Pertanto, l'aumento delle tariffe in sede di salvaguardia degli equilibri non preceduta da una tempestiva approvazione della Tari nei termini di legge si traduce in una condotta elusiva della perentorietà del termine. L'amministrazione comunale ha in buona sostanza inteso avvalersi di una disposizione di carattere eccezionale senza che ve ne fossero i presupposti.
La pronuncia è in linea a quanto già affermato dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 1/DF del 2017. Da evidenziare comunque che ormai il Mef ha deciso di non procedere più all'impugnazione delle delibere tardive posto che l'eventuale accoglimento del giudizio non comporterebbe l'annullamento dell'atto ma solo l'inefficacia dello stesso, alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di vertice.
Tuttavia il Tar Napoli (sentenze n. 3277/2018 e n. 6535/2018) continua a insistere con la tesi dell'illegittimità delle delibere tardive e la questione è stata rimessa all'esame del Consiglio di Stato che il prossimo 13 dicembre dovrà decidere se confermare o meno la tesi dell'inefficacia.

La sentenza del Tar Potenza n. 788/2018

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