Fisco e contabilità

Speciale Manovra/3 - Arriva la stretta per le amministrazioni in disavanzo

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Il passaggio in commissione alla Camera non ha modificato le norme della legge di bilancio in cui si concretizzano i timori che gli enti in disavanzo di amministrazione nutrivano da tempo: l'introduzione di limiti alla possibilità di applicare quote di avanzo accantonato, vincolato o destinato nel caso in cui la lettera E) del risultato di amministrazione risulti negativa. La stretta era nell'aria, dopo che la Corte dei conti (sulla scia di pronunce costituzionali in cui venivano analizzati bilanci ante-armonizzazione) aveva sollevato la problematica, con il rischio per gli enti di dover reperire sull'esercizio di competenza le risorse necessarie a garantire il rispetto dei vincoli sottostanti.

Le regole attuali
L'armonizzazione contabile ha introdotto un concetto di disavanzo “sostanziale” e non più meramente “formale” (dato dalla somma del fondo cassa finale più i residui attivi meno i residui passivi e il Fondo pluriennale vincolato di spesa, corrispondente alla lettera A del prospetto), considerando gli enti in disavanzo se il risultato di amministrazione non risulti capiente per garantire il rispetto delle quote accantonate, vincolate e destinate (lettera E del prospetto). In relazione alla tipologia di disavanzo (da riaccertamento straordinario dei residui, tecnico, da riequilibrio pluriennale od ordinario) le norme indicano diverse tempistiche per il recupero, con un minimo di tre anni per il disavanzo ordinario ad un massimo di trent'anni per il disavanzo straordinario.
Attualmente per gli enti in disavanzo non vige il divieto di applicazione delle quote del risultato di amministrazione che, in ottemperanza ai principi contabili, assumono importi anche molto consistenti per effetto degli obblighi di accantonamento o per il divieto di assumere impegni non corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, salvi i casi di costituzione del Fondo pluriennale vincolato per le opere pubbliche. L'unico divieto posto dall'articolo 187, comma 3-bis, del Tuel riguarda l'effettiva applicazione delle quote di avanzo libero, che risulta vietata agli enti in anticipazione di tesoreria o che utilizzano in termini di cassa entrate a specifica destinazione.

Il Ddl di bilancio 2019
Recependo le indicazioni della Corte dei conti, l'articolo 65 limiterebbe la possibilità per gli enti in disavanzo (a prescindere dall'origine dello stesso) di applicare quote del risultato di amministrazione entro importi determinati secondo due procedimenti di calcolo diversi, a seconda che l'ente abbia o meno un risultato positivo alla lettera A), ovvero:
1. risultato con lettera A) positiva: nel caso in cui l'ente presenti un risultato di amministrazione di segno positivo alla lettera A) e negativo solo alla lettera E), la possibilità di applicare quote del risultato di amministrazione è limitata all'importo (se positivo) che si ottiene togliendo dalla lettera A) la quota minima obbligatoria di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo anticipazioni di liquidità del Dl 35/2013 e sommando la quota annua del disavanzo finanziato a carico del bilancio di previsione. Se l'importo che si ottiene è negativo, l'ente potrà sempre applicare al bilancio un importo pari alla quota del disavanzo finanziato nell'esercizio. Ricordiamo che la quota minima obbligatoria di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità è desumibile dalla colonna d) del prospetto di composizione del fondo crediti allegato al rendiconto dell'esercizio;
2. risultato con lettera A) negativa: nel caso in cui, invece, l'ente dovesse presentare un risultato di amministrazione negativo già nella lettera A) del prospetto, l'avanzo applicabile al bilancio di previsione sarà limitato al solo importo della quota del disavanzo finanziato a carico della prima annualità del bilancio stesso.
Nelle more dell'approvazione del rendiconto, ai fini dell'applicazione delle quote di avanzo al bilancio di previsione iniziale, gli enti dovranno fare riferimento al prospetto inerente il risultato presunto di amministrazione. Il comma 1 dell'articolo 65, inoltre, precisa che gli enti in ritardo nell'approvazione del rendiconto non potranno applicare quote del risultato di amministrazione fino ad avvenuta approvazione.

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