Fisco e contabilità

Speciale Manovra/4 - La semplificazione premia gli enti in regola con le scadenze dei bilanci

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Forte accelerazione sulla semplificazione per i Comuni che approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo. Un emendamento aggiunto in sede di discussione alla Camera all'articolo 66 del disegno di legge di bilancio 2019 aggiunge importanti novità al capitolo dello sfoltimento dei tetti di spesa e dei vincoli di finanza pubblica degli enti locali.
A decorrere dall'esercizio 2019, ai Comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente non si applicano i vincoli in materia di automezzi, di acquisto di immobili, di piani di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di missioni e di comunicazione delle spese pubblicitarie.

Automezzi e immobili
Il venir meno dei limiti di spesa per automezzi rappresenta sicuramente la novità più impattante a livello operativo. Tra le norme disapplicate, l' articolo 6, comma 14, del Dl 78/2010 in materia di acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi, e l'articolo 5, comma 2, del Dl 95/2012 secondo cui non si possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per le medesime finalità.
In tema di acquisto di immobili, entra nello sfoltimento anche l'articolo 12, comma 1-ter, del Dl 98/11 secondo cui gli enti locali che effettuano acquisti di immobili sono tenuti a comprovarne documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità mediante attestazione del responsabile del procedimento, nonché a verificare la congruità del prezzo con attestazione dell'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle operazioni deve essere data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.
Gli enti in regola con le scadenze dei bilanci non devono neanche più tener conto dell'articolo 2, comma 594, della legge 244/2007 relativo all'obbligo di adottare i piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
Cade anche la disposizione recata dall'articolo 6, comma 14 del Dl 78/2010 che fissa nel 50 per cento dell'equivalente spesa sostenuta nel 2009 il limite massimo della spesa per missioni, anche all'estero.

Spese pubblicitarie
Cancellato infine anche l'obbligo previsto dall'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 67/1987 di dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico (per i comuni con più di 40.000 abitanti).
Il folto capitolo delle nuove semplificazioni si aggiunge a quello già in vigore riferito alle spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni, formazione e spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione (sempre per gli enti che rispettano anche i vincoli di finanza pubblica).

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