Fisco e contabilità

Enti locali, approvazione del bilancio prima o dopo la manovra in Parlamento?

di Claudia Merlo(*) - Rubrica a cura di Anutel

Le novità attese dalla legge di bilancio implicano una riflessione sull'opportunità di approvare il documento programmatorio entro la fine dell'anno oppure nel 2019, quando la nuova legge sarà stata approvata definitivamente dal parlamento. Il blocco dei tributi locali e la sostanziale stabilità delle fattispecie impositive venutasi a cerare dopo l'introduzione della Tasi nel 2014, coniugato all'entrata in vigore, a regime, della contabilità armonizzata ci hanno abituati a preferire l'approvazione dei bilanci al 31 dicembre per partire, da subito, con la realizzazione di tutto quello programmato limitando il formarsi di avanzi di amministrazione derivanti da spese finanziate e non realizzate nell'anno.

L'esercizio provvisorio
Nelle more dell'approvazione del bilancio, in esercizio provvisorio, infatti, non possono essere effettuate spese di investimento se non per motivi di estrema urgenza, e le spese correnti sono effettuate mensilmente in ragione di un dodicesimo di quelle previste per il 2019 sul relativo programma del bilancio triennale 2018/2021 approvato. Inoltre approvare il bilancio al 31 dicembre significa non dover applicare le limitazioni previste dall'articolo 6 del dl 78/2010 con riferimento alle spese per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (escluse le mostre), per sponsorizzazioni, per attività di formazione, nonché i vincoli previsti dal dl 112/2008 in materia di spese di stampa di relazioni e pubblicazioni.

Prima del 31 dicembre
Quest'anno però le attese mutazioni del quadro normativo di riferimento, che emergono dalla lettura del disegno di legge di bilancio in discussione in parlamento, implicano, per le giunte che intendono approvare il bilancio al 31 dicembre, il rischio di dover emendare il bilancio depositato a novembre, redatto secondo il quadro normativo oggi vigente. La pubblicazione della legge di bilancio, infatti, potrebbe intervenire prima della seduta consiliare di approvazione del bilancio stesso e in questo caso l'articolo 174 del Tuel prevede che, a seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenti all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione in corso di approvazione.

Dopo il 31 dicembre
I sindaci che non avessero fretta di realizzare gli investimenti programmati potranno beneficiare della proroga al 28 febbraio 2019 costruendo i propri bilanci verosimilmente riducendo gli stanziamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (il Ddl prevede che la percentuale di accantonamento per l'anno 2019 sarà il 75%, nel 2020 l'80% e nel 2021 il 90% con un procedimento di calcolo triennale), applicando al previsionale la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione con il solo vincolo che il suo importo non sia superiore a quello del risultato di amministrazione complessivo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, secondo quanto prevede la bozza di Ddl.

(*) Docente Anutel

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